Ebbene, in linea di massima va chiarito che, spulciando il nuovo testo sulla voluntary disclosure, non è possibile rinvenire disposizioni che esonerano dal rispetto delle norme in tema di antiriciclaggio.
Tuttavia è necessario richiamare un’importante distinzione: quella tra professionisti e intermediari.
I professionisti
Con riferimento ai professionisti che assisteranno i contribuenti nella procedura di emersione volontaria dei capitali, merita in primo luogo di essere richiamato l’articolo 12 del D.Lgs. 231/2007 secondo il quale l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti “per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.
Il professionista che abbia ragione di sospettare che vi sia stato riciclaggio di denaro a seguito delle informazioni ricevute in occasione della procedura per la voluntary disclosure, non sarà pertanto tenuto a inviare una segnalazione di operazione sospetta.
Essere esonerati dall’obbligo di segnalazione non significa però poter disattendere qualsiasi adempimento in materia di antiriciclaggio: il consulente al quale sia affidato l’incarico di assistere il contribuente nella procedura di emersione volontaria dei capitali dovrà infatti rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Dovrà pertanto identificare il cliente e il titolare effettivo al conferimento dell’incarico, nonché provvedere agli obblighi di registrazione e conservazione.
Intermediari finanziari
Diverso è invece il discorso per gli intermediari finanziari, i quali, in mancanza di un’apposita norma volta a escludere la segnalazione dell’operazione sospetta, sono tenuti a rispettare anche tale adempimento.
Ecco perché, nei giorni scorsi, la stampa specializzata ha sottolineato il rischio che la Banca d’Italia si trovi sommersa di segnalazioni di operazioni sospette a seguito di procedure di voluntary disclosure.
Segnalazioni che, peraltro, non avrebbero molto senso, ove si consideri che con l’emersione volontaria dei capitali si ha una vera e propria autodenuncia delle attività illegalmente detenute all’estero: sono tuttavia al vaglio dell’Uif alcune regole specifiche da emanare per evitare segnalazioni di operazioni sospette poco utili.
Sicuramente la soluzione preferibile sarebbe quella volta a correlare eventuali segnalazioni di operazioni sospette solo al caso in cui emergano nuove e diverse informazioni rispetto a quelle già oggetto di voluntary disclosure.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/voluntary-disclosure-e-obblighi-antiriciclaggio,3,25249
wordpress theme by initheme.com