È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 233 del 7 ottobre 2015 il decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 relativo agli indicatori di anomalia delle operazioni sospette.
Ambito di applicazione – L’art 2 del decreto in oggetto specifica l’ambito di applicazione, ossia “colui a cui è riferita l’operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entità’ giuridica) nei cui confronti gli uffici della pubblica amministrazione svolgono un’attività’ finalizzata a realizzare un’operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi”. La previsione di indici di anomalia è volta a sostenere, razionalizzare, accompagnare l’attività di monitoraggio degli uffici, che devono osservare con approccio critico anche quelle operazioni non descritte dagli indicatori, qualora siano espressioni di operazioni sospette, avvalendosi anche di procedure di selezione automatica, basate su criteri quantitativi e qualitativi.
Nomina gestore – Gli stessi Uffici devono nominare al loro interno un gestore che valuterà le informazioni rilevanti ai fini delle operazioni della comunicazione delle operazioni sospette all’Uif; in particolare i comuni con una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti posso individuare un gestore in comune per l’assolvimento dei compiti prescritti. In funzione della varietà delle indicazioni di deduzione delle operazioni sospette, gli stessi indicatori di anomalia indicati, non possono essere esaustivi (il provvedimento sarà aggiornato periodicamente); da qui si segnala l’importanza di una capacità di valutazione oggettiva degli operatori, che è essenziale ai fini di una segnalazione dell’operazione sospetta, soprattutto laddove il riscontro con gli indici di anomalia farebbe presupporre l’esistenza di un’operazione potenzialmente da segnalare o quando i profili intrinsechi dell’operazione stessa non sono stati ancora portati in previsione dagli indici di anomalia. La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dal realizzarsi della stessa. L’art 4 al comma 8 stabilisce che “gli operatori non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull’uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell’art. 49 del decreto antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell’economia e finanze”.
Contenuto della segnalazione – La segnalazione deve contenere i seguenti riferimenti:
• dati relativi all’operazione sospetta;
• informazioni;
• descrizione delle operazioni;
• motivi del sospetto sull’operazione (indicati con provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla UIF ai sensi dell’art.6, comma 6, lettera e-bis).
La segnalazione è trasmessa senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.
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