Le nuove disposizioni – Volendo brevemente ricordare quelle che sono le disposizioni attualmente all’esame delle Commissioni del Senato, merita di essere sottolineato che, a seguito delle novità introdotte, la disciplina in tema di voluntary disclosure consente non solo di regolarizzare eventuali infedeltà dichiarative di carattere sostanziale connesse alle attività costituite o detenute all’estero, ma anche quelle che non abbiano alcuna connessione con tali attività estere.
In tutti i casi in cui i contribuenti non abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie, possono infatti presentare la richiesta di collaborazione volontaria.
La richiesta potrà essere presentata fino al 30 settembre 2015 per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.
È bene precisare, però, che la richiesta deve riguardare tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della stessa, non siano scaduti i termini per l’accertamento e per la contestazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.
Perché la procedura possa perfezionarsi è inoltre necessario che i soggetti obbligati versino le somme dovute, senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il versamento potrà tuttavia essere ripartito, su richiesta dell’autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo.
L’autoriciclaggio – Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sulla nuova ipotesi di autoriciclaggio, sottolineando che, sebbene tale materia non rientri tra le competenze proprie dell’Agenzia delle Entrate, l’introduzione di questa specifica figura di reato può incidere significativamente anche sui comportamenti evasivi, grazie ad un rilevante effetto dissuasivo.
È infatti da ricordare che, secondo quelle che sono le disposizioni che dovrebbero essere presto introdotte, è prevista l’applicazione della pena della reclusione “da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.
Il comma 2, prevede un’ipotesi attenuata (“reclusione da uno a quattro anni”) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo “punito con pena inferiore nel massimo a cinque anni” di reclusione.
Questa attenuante, in ambito tributario assume particolare rilievo, ove si consideri che in questa fattispecie ricadono, in particolare, le condotte aventi ad oggetto il prezzo, il profitto o il prodotto di alcuni reati tributari, tra i quali quello di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, nonché il reato di omesso versamento di ritenute certificate, di indebita compensazione e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Conclusioni – In considerazione di quelle che sono le prospettive future, e al fine di promuovere la costante collaborazione tra il Fisco e i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate si dichiara pronta ad impegnarsi per realizzare questo ambizioso obiettivo.
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