Il caso – Un privato ha ceduto un quadro di sua proprietà realizzando l’importo di euro 4.000 dalla vendita.
La somma, qualche giorno dopo, unitamente ad altri risparmi, è stata depositata in banca.
Il versamento, di importo pari a 5.000 euro, potrebbe essere ritenuto in violazione delle disposizioni in tema di circolazione del contante?
Il fatto che il privato detenesse in casa un importo pari a 5.000 euro in contanti potrebbe costituire una violazione?
Se io che sono un dottore commercialista vengo a conoscenza di questo avvenimento in occasione di una cena di famiglia, sono tenuto a inviare l’apposita comunicazione?
L’analisi – nel caso prospettato merita di essere sottolineato come, in realtà, il privato stia indirizzando le sue preoccupazioni al problema sbagliato.
Ciò in quanto l’effettiva violazione delle disposizioni in tema di circolazione del contante non è rappresentata dalla detenzione, in casa, dell’importo di 5.000 euro, ma dalla transazione in contanti avvenuta a seguito della cessione del quadro.
Violazione anche per i privati – Si potrebbe ritenere che le disposizioni in tema di circolazione del contante siano riferite esclusivamente ai soggetti che operano nell’ambito dell’attività d’impresa.
Tale convinzione è assolutamente errata e deve essere smentita: anche la cessione di 1.500 euro in contanti da parte di un padre al figlio universitario per finanziare i suoi studi rappresenta infatti una violazione in tema di circolazione del contante.
Per i motivi appena esposti, dunque, un privato che intende cedere un quadro per un importo pari a 4.000 euro non può ricevere il pagamento in contanti, ma potrà accettare esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili.
Stesso dicasi nel caso in cui siano poste in essere altre cessioni tra privati (si pensi, a tal proposito, alla vendita di auto usate o di mobili di particolare valore).
Deve infine essere ricordato che a violare le disposizioni in tema di circolazione del contante (e ad essere passibili di sanzione) sono sia l’acquirente che il venditore.
In nessun caso, quindi, il soggetto che ha venduto il quadro potrà dichiarare che si è limitato ad accettare il pagamento proposto dall’acquirente.
I risparmi – Se da un lato è vero che la cessione integra una violazione delle disposizioni in tema di circolazione del contante, dall’altro lato è sicuramente lecita la detenzione in casa di somme, anche di importo superiore a 999,99 euro.
Ben potrà quindi, un pensionato, tenere in casa 1.500 euro per eventuali imprevisti, così come un privato potrà lasciare nella sua cassaforte 2.000 euro che derivano da cessione, a soggetti diversi, di alcuni vecchi mobili di casa.
Non rappresenterà inoltre una violazione in tema di circolazione del contante il deposito in banca delle suddette somme.
Se un lavoratore dipendente, nel suo tempo libero, effettua delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale nei confronti di alcune imprese e accumula 1.200 euro, le stesse potranno essere tranquillamente versate in banca senza che sia violata alcuna disposizione.
Occorrerà tuttavia prestare particolare attenzione ai versamenti ripetuti nel tempo o di importo particolarmente rilevante.
Si pensi, a tal proposito, a un dipendente pubblico che versa in banca, ogni settimana, 2.000 euro.
In questo caso, sicuramente, non sta violando alcuna disposizione in tema di circolazione del contante, ma la banca potrà sospettare che siano state poste in essere delle operazioni di riciclaggio e potrebbe quindi inviare una segnalazione dell’operazione sospetta.
Si ricorda, a tal proposito, che la segnalazione dell’operazione sospetta è cosa ben diversa dalla comunicazione per le operazioni in contanti ultra-soglia.
La cena di famiglia – Ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. 231/2007 “i destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all’articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze”.
Si badi bene: l’obbligo di comunicazione attiene alle notizie di infrazioni ottenute “in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività”.
Per tali motivi, il professionista che viene a conoscenza di una violazione delle norme in tema di circolazione del contante durante una cena di famiglia, o in occasione di un incontro tra amici, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione.
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