I contribuenti potranno quindi beneficiare dell’esclusione della punibilità penale per taluni reati, quali quelli di riciclaggio e di autoriciclaggio, ma i professionisti dovranno comunque concentrarsi sull’adeguata verifica della clientela, dovranno conservare e registrare i dati, nonché effettuare le segnalazioni di operazioni sospette (allorquando ciò sia necessario).
La circolare e gli adempimenti
La circolare del Dipartimento del Tesoro espressamente chiarisce che: “l’approvazione delle norme sulla cosiddetta collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo che pone obblighi di collaborazione attiva strumentali alla prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita”.
Pertanto, allorquando sia ricevuto un incarico, il professionista sarà tenuto:
– all’adeguata verifica della clientela (che si snoda nelle seguenti fasi: identificazione del cliente, identificazione del titolare effettivo, e successivo controllo costante durante tutta la durata del rapporto);
– alla registrazione. A tal proposito, si badi bene, dobbiamo sempre ricordare che, anche se il cliente ha già richiesto un’altra prestazione professionale in passato o ve ne sia un’altra ancora in corso, è sempre necessario registrare il nuovo incarico: oggetti della registrazione sono infatti le singole operazioni e non il cliente con i suoi dati. Provvederemo, quindi, a registrare i dati relativi all’incarico per l’assistenza nella procedura di voluntary disclosure entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico;
– alla conservazione dei documenti nel fascicolo della clientela;
– alla segnalazione le eventuali operazioni sospette.
La segnalazione delle operazioni sospette
Se quanto appena esposto può sembrare sufficientemente chiaro (sebbene poco logico), vi è comunque un nodo da chiarire, sul quale la circolare non si sofferma: l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
In linea di massima, va ricordato che l’articolo 12 del D.Lgs. 231/2007 prevede che l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applichi per le informazioni ricevute dai professionisti “nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.
Fermo restando il fatto che pare ritenersi pacifico che la procedura di voluntary disclosure, sebbene non rappresenti un procedimento giudiziario, si sostanzi in una consulenza per evitare un procedimento penale, resta da capire se, con la circolare, il Dipartimento del tesoro abbia ammesso questa interpretazione richiamando la norma o non la ritenga applicabile.
D’altronde, come è stato più volte ricordato, questa speciale forma di esonero dagli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette ha sempre suscitato notevoli dubbi, soprattutto in considerazione del fatto che non è molto semplice capire quando si possa parlare di consulenza volta a evitare un procedimento rispetto a quando invece tale esenzione non sussiste.
Leggendo i chiarimenti forniti troviamo scritto “del pari immutati restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”. In considerazione del semplice richiamo alla norma non può che intendersi ammesso anche il rinvio all’esonero di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 231/2007.
D’altronde, un’eventuale segnalazione delle operazioni sospette sarebbe priva di senso, in quanto, entro 30 giorni dai versamenti richiesti, sarà la stessa Agenzia delle Entrate a comunicare all’Autorità giudiziaria la conclusione della procedura.
All’Autorità giudiziaria sarebbe inoltre impedita qualsiasi azione, in quanto è esclusa la punibilità dai reati di riciclaggio grazie all’ombrello della voluntary disclosure. Si tratterebbe quindi di una segnalazione che duplica i dati già inviati dall’Agenzia delle Entrate e, peraltro, inutile.
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