Novità normativa – Lo split payment (scissione dei pagamenti), introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici espressamente indicati, che l’imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia. Al fornitore verrà dunque corrisposto il corrispettivo al netto dell’IVA.
Sono escluse dall’applicazione dello split payment le operazioni per le quali l’ente acquirente è debitore d’imposta, in quanto soggetto all’inversione contabile, nonché i compensi erogati ai professionisti per i quali si applica ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (come evidenziato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti, è da ritenere che l’esclusione valga anche per i professionisti soggetti a ritenuta d’acconto). Queste sono le uniche eccezioni contemplate dalla norma.
Chiarimenti – In merito all’ambito applicativo della norma, è stato chiesto all’Amministrazione Finanziaria se le operazioni soggette a regimi speciali IVA che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura (regime del margine, agenzie di viaggio, regime franchigia per le piccole imprese, ecc.), pur in mancanza di un’esplicita previsione normativa, devono ritenersi escluse dal meccanismo dello split payment. In maniera analoga, dovrebbero essere esclusi dall’ambito applicativo dello split payment gli scontrini e le ricevute fiscali emessi alle PP.AA.
Afferma l’Agenzia che il predetto meccanismo non trova applicazione in relazione a operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
Viene altresì chiarito che qualora l’ente pubblico riceva una fattura con l’indicazione di un’IVA inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, gli enti stessi dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione ex art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997.
La richiamata disposizione prevede che il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di lire cinquecentomila, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio competente, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/split-payment-esclusi-i-regimi-speciali,3,25946
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