L’applicazione dell’IVA sugli omaggi dipende sia dalla tipologia di omaggio, rientrante o meno nell’attività d’impresa e in caso di omaggio non rientrante nell’attività d’impresa una ulteriore variabile è rappresentata dal costo unitario del bene, sia dalla destinazione dell’omaggio, ovvero se questo è destinato a clienti UE o a clienti extra comunitari.
Gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 188/E/1998 “non costituiscono spese di rappresentanza”.
Pertanto:
– l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile. Non trova, infatti, applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del D.P.R. 633/72;
– la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72).
In merito all’effettiva imponibilità dell’operazione, è necessario distinguere a seconda della destinazione dell’omaggio. Infatti, l’operazione sarà imponibile sia per gli omaggi destinati al consumo in Italia che per gli omaggi destinati al consumo in altri paesi UE, mentre la stessa sarà non imponibile se destinata al consumo in Paesi extra – comunitari.
Omaggi a clienti UE – Ai beni (rientranti nell’attività d’impresa) che vengono ceduti gratuitamente a clienti o potenziali clienti comunitari non si applica la normativa comunitaria ma, bensì, la normativa interna, come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. n. 13/1994, par. 2.1. Trattandosi infatti di operazioni nelle quali manca il requisito dell’onerosità, queste devono essere trattate come cessioni interne.
Omaggi a clienti extra – UE – Ai beni (rientranti nell’attività d’impresa) che vengono ceduti gratuitamente a clienti o potenziali clienti extra – comunitari dovrà essere applicato il regime di non imponibilità previsto per le esportazioni. Questo perché l’art. 8, D.P.R. 633/1972, ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità non richiede, a differenza di quanto previsto per le cessioni intracomunitarie, che la cessione avvenga a titolo oneroso. Da rilevare che le suddette operazioni pur usufruendo del regime di non imponibilità, non sono rilevanti ai fini della formazione del plafond degli esportatori abituali (nota ministeriale 10367/1998).
Omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa – Per quanto riguarda gli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa, qualificati come spese di rappresentanza ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, DM 19.11.2008, l’IVA assolta sull’acquisto
– è detraibile se il costo unitario dell’omaggio è inferiore a € 25,82;
– è indetraibile se il costo unitario dell’omaggio è superiore a € 25,82.
La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente da valore dell’omaggio, in base alle disposizioni dell’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, è esclusa da campo di applicazione dell’IVA.
Per quanto riguarda l’acquisto di alimenti e bevande (ovviamente che non formano oggetto dell’attività d’impresa), l’art. 19, co. 1, lett. f), D.P.R. 633/1972 prevede che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa”. In deroga a tale disposizione, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 54/E/2002 ha riconosciuto la detrazione dell’IVA purché gli stessi siano di costo unitario non superiore a € 25,82 e rientrino fra le spese di rappresentanza per le quali trova applicazione il richiamato art. 19 bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972.
Nello schema di D.lgs varato nel CDM del 20.06.2014 (in attuazione della Delega fiscale) è stato previsto l’innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia per la detraibilità degli omaggi.
Tale modifica normativa comporterà che l’IVA assolta sull’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati non rientranti nell’attività d’impresa, qualificabili come spese di rappresentanza:
– sarà detraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà inferiore a € 50,00;
– sarà indetraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà superiore a € 50,00.
Per rendere la successiva cessione gratuita del bene comunque esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, il nuovo limite di 50 euro verrà inserito anche nell’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72.
Essendo esclusi dal campo applicativo dell’imposta, gli omaggi di tali beni non vanno necessariamente fatturati. Alternativi alla fattura sono il Ddt (documento di trasporto) e la «lista valorizzata» per gli omaggi destinati all’esportazione (C.M. 156/E/1999).
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