In attesa di una conferma del Ministero atta a fugare ogni dubbio
Il primo gennaio, per effetto della legge di Stabilità, con l’introduzione dell’articolo 17-ter al D.P.R. n.633/1972, è entrato in vigore il c.d. split payment, particolare meccanismo che prevede, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., che l’imposta sia versata in ogni caso dagli Enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia.
Una norma formulata in maniera troppo frettolosa che sta ingenerando, soprattutto nel mondo delle professioni che intrattengono rapporti con la P.A., alcuni dubbi che vorremo tentare di dissipare.
Nei precedenti interventi sulla materia, che hanno trovato spazio su questo quotidiano, abbiamo illustrato i risvolti contabili e finanziari del nuovo strumento normativo. I nostri attenti lettori, tuttavia, ci hanno chiesto un ulteriore intervento sul tema, volto ad affrontare l’interpretazione del novellato art. 17 –ter, co. 2, D.P.R. 633/1972, che esclude dall’applicazione dello split payment “i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”.
Secondo alcuni colleghi, quindi, la lettura della norma sembrerebbe attrarre al nuovo meccanismo anche i professionisti in quanto soggetti a ritenuta di acconto e non a titolo d’imposta come sembra affermare la disposizione.
Essendone fortemente convinti, abbiamo sempre sostenuto, che i professionisti sono esclusi dall’applicazione dello split payment.
E’ da evidenziare, tuttavia, che l’equivoco sorge da una non corretta lettura consequenziale delle parole usate dal legislatore nel senso che la parola “imposta” fonte di tanti equivoci, deve essere legata alle parole “sul reddito” e non invece alle parole “ritenute alla fonte a titolo di…”.
Se si legge in tal senso la disposizione normativa, che riteniamo sia poi la volontà del legislatore, ci si accorge che nessun dubbio esiste nel confermare l’esclusione dello split payment nei confronti dei professionisti soggetti a ritenuta d’acconto.
In funzione di ciò, pertanto, il professionista che emette una fattura nei confronti della P.A. non sarà attratto dalle nuove disposizioni e quindi non ricadrà nello split payment. Si applicherà nei suoi confronti ancora l’art.6, comma 5, del D.P.R. 633/72, con l’IVA che sarà versata dal professionista al momento in cui l’Ente pagherà la parcella.
Nonostante siamo fortemente convinti di quanto sopra, comunque, visti i dubbi sorti nei colleghi, a causa di una norma che certamente poteva essere scritta in modo più chiaro, auspichiamo una conferma Ministeriale atta a fugare qualsiasi dubbio considerato che già tanti professionisti hanno emesso delle parcelle dal 1° gennaio 2015.