La comunicazione telematica dei dati relativi al 2014 deve essere effettuata:
Vanno incluse le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura (o comunque certificate da tale documento su richiesta del committente) e le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’IVA;
Per individuare le operazioni da considerare al fine dell’inclusione nella comunicazione, si deve considerare il momento di registrazione dell’operazione sui registri IVA (acquisti, fatture emesse o corrispettivi), oppure, in mancanza, il momento in cui l’operazione è considerata effettuata ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 633/1972, ad esempio la consegna o spedizione per i beni mobili, il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, ecc.
Per commercianti al dettaglio e tour operator niente obbligo sotto i 3.000 euro al netto dell’IVA ed enti pubblici esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti IVA, anche per quest’anno. Un provvedimento (n. 44922) del direttore dell’Agenzia, firmato ieri 31 marzo 2015, sospende l’obbligo per enti pubblici e amministrazioni autonome, già esonerati con riferimento ai dati relativi al 2012 e al 2013, e concede a dettaglianti e operatori turistici un invio “light”, ovvero riservato, come per i due anni precedenti, alle sole fatture di importo pari o superiore al tetto.
wordpress theme by initheme.com