La Delega fiscale innalza la soglia di punibilità per l’IVA a 200mila euro
Soglia più alta per il reato di omesso versamento dell’IVA. È questa una delle principali novità contenute nel decreto approvato lo scorso 26 giugno dal Consiglio dei Ministri, che porta da cinquantamila a duecentomila euro l’importo che fa scattare il reato previsto dall’art. 10 ter del D.Lgs. n.74/2000.
La norma oggi prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.
In futuro, sulla base del decreto di riforma dei reati tributari esaminato dal Consiglio dei Ministri e che dà attuazione alla Delega fiscale (L. 23/14), l’omesso versamento dell’IVA dovrebbe avere conseguenze penali per importi superiori a duecentomila euro.
È anche previsto un innalzamento delle soglie di punibilità per il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 – dagli attuali cinquantamila euro d’imposta evasa si dovrebbe passare a centocinquantamila e il valore assoluto di imponibile evaso salirebbe a tre milioni contro gli attuali due milioni –, mentre il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) in futuro si dovrebbe configurare con un’imposta evasa superiore a cinquantamila euro e non più trentamila.
Da segnalare, poi, l’introduzione di una nuova condotta penale: il delitto di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta che comporterà la reclusione da uno a tre anni per chiunque non presenta la dichiarazione del sostituto, quando l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a cinquantamila euro.
Il decreto approvato dal CDM ha poi introdotto la possibilità di evitare di incorrere nei reati di ommesso versamento, dichiarazione infedele e indebita compensazione attraverso il meccanismo del ravvedimento prima dei controlli; quindi il ravvedimento comporterà l’estinzione dei predetti reati, a condizione che sia effettuato prima del controllo. Mentre l’adesione all’accertamento, la conciliazione e l’acquiescenza, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, consentirà uno sconto della pena fino alla metà e l’esclusione delle pene accessorie. Se poi è in corso una rateizzazione prima del dibattimento, è prevista la concessione di un termine non superiore a tre mesi per il pagamento del debito residuo. Le pene sono invece aumentate della metà se il reato fiscale è commesso da correo nell’esercizio di attività d’intermediazione.
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