In base all’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 – entrato in vigore lo scorso 13 dicembre – ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, “l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.
Effetto a ritroso. Per quanto riguarda la portata applicativa della nuova disposizione di legge, dall’A.E. arriva una conferma: ossia la norma ha efficacia retroattiva, quindi vale tanto per le società già cancellate dal Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del decreto “semplificazioni” quanto per le attività di controllo riguardanti periodi precedenti a detta data, fermo restando il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza (in questo senso si era già espressa la circolare 31/E del 2014).
La nuova disciplina sulle società estinte, poi, trova applicazione anche per i provvedimenti già notificati, ancorché interessati da contenzioso.
Ma dove avverrà la notifica degli atti che saranno emessi nei confronti della società “estinta”? Stando all’A.E., dal 13 dicembre 2014, l’avviso di accertamento contenente la rettifica della dichiarazione della società cancellata dal Registro delle imprese sarà emesso nei confronti della società “cancellata” e notificato alla stessa presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale in quanto, a tal fine, l’effetto dell’estinzione si produrrà solamente trascorsi cinque anni dalla data della cancellazione.
La società, anteriormente alla cancellazione, potrà avvalersi, comunque, della facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/73.
Le impugnazioni. Quanto, poi, ai soggetti legittimati a impugnare gli atti spiccati dal Fisco, l’Agenzia si è limitata ad affermare che potranno proporre ricorso i soggetti responsabili ai sensi degli articoli 2495 del Codice civile e/o 36 del D.P.R. n. 602/73. Pertanto, in caso di contenzioso, legittimati passivi dovrebbero essere i soci, gli amministratori e i liquidatori.
Insomma, dal 13 dicembre scorso, gli avvisi di accertamento saranno notificati, a tutte le società cancellate dal Registro delle imprese, secondo le nuove regole.
Nuove regole che non varranno per i crediti verso l’Erario, in quanto il legislatore, con la novella, ha inteso salvaguardare la pretesa erariale, pertanto solamente i debiti. Sicché, nel caso di crediti tributari che dovessero emergere dopo la cancellazione dal Registro delle imprese e comunque in presenza di presupposti maturati precedentemente alla cancellazione, come precisato nella risoluzione n. 77/E del 2011 – ancora attuale, secondo l’A.E. -, la titolarità del diritto al rimborso può essere riconosciuto, pro quota, ai soci. Tuttavia, tenuto conto della compagine sociale delle società di capitali, spesso costituita da un numero considerevole di soci, è opportuno il conferimento di una delega alla riscossione a uno di essi o a un terzo, al fine di evitare l’erogazione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote sociali. In questa prospettiva, i soci titolari del diritto al rimborso possono delegare all’incasso lo stesso ex liquidatore, previa comunicazione della predetta delega al competente Ufficio fiscale.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/societa-estinte-le-novita-di-telefisco-2015,3,26090
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