È quanto ha chiarito, fra l’altro, l’Agenzia delle Entrate in un recente incontro con la stampa specializzata.
Efficacia retroattiva (anche per società di persone). In base all’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014:
• ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
L’A.E. ha affermato che tale disposizione ha efficacia retroattiva sicché trova applicazione anche per le società già cancellate dal Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del decreto “semplificazioni – 13 dicembre 2014 -, nonché per le attività di controllo riguardanti periodi precedenti a detta data, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.
L’Agenzia ha aggiunto che le nuove disposizioni introdotte dall’art. 28, comma 4, del decreto “semplificazioni” possono applicarsi anche alla cancellazione di società di persone, ferma restando la diversa disciplina delle responsabilità dei soci collegata alla differente forma societaria.
Sul punto occorre tener conto dell’orientamento della Cassazione, in particolare delle sentenze a sezioni unite n. 4060, 4061 e 4062 del 2010 e n. 6070, 6071 e 6072 del 2013 per le quali, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, con le dovute differenze in ordine alla natura dichiarativa invece che costitutiva della cancellazione e alla diversa misura delle responsabilità dei soci.
Azione di responsabilità. L’articolo 28 del decreto “semplificazioni” ha modificato anche l’articolo 36 del D.P.R. n. 602/1973, norma che disciplina le responsabilità e gli obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci prevedendo, nel comma 3, che i soci rispondano per il pagamento delle imposte se, “nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione”, hanno ricevuto “danaro o altri beni sociali in assegnazione” dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione “beni sociali” dai liquidatori “durante il tempo della liquidazione”.
Secondo l’Agenzia, in virtù del tenore della norma e in ragione del fatto che essa è tesa ad ampliare la garanzia per i crediti erariali, tra i “beni sociali” avuti in assegnazione dai liquidatori durante il tempo della liquidazione sono da ricomprendere, necessariamente, anche le eventuali distribuzioni di denaro.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/societa-estinte-nuove-disposizioni-applicabili-al-passato,3,25970
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