Le differenze con il Decreto attuativo – L’attenzione dunque è stata rivolta a chiarire i dubbi sull’interpretazione dell’elencazione effettuata dal novellato art. 17 – ter, co. 1, D.P.R. 633/1972, ovvero se questa debba intendersi tassativa o è invece possibile effettuare l’estensione per analogia ad altri enti pubblici.
L’articolo 1 del Decreto attuativo dello split payment e la relazione illustrativa, che precedono l’intervento dell’Amministrazione Finanziaria, aveva già definitivo l’ambito applicativo della norma, ritenendo che i soggetti pubblici destinatari fossero quelli già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.
Ora l’Amministrazione Finanziaria si pone in (parziale) contrasto con quanto affermato nel Decreto attuativo. A parere dell’Amministrazione Finanziaria, nel caso dello split payment è possibile effettuare un’interpretazione meno restrittiva.
Questo perché – spiega l’Agenzia – mentre le norme in materia di IVA a esigibilità differita hanno carattere agevolativo e con natura derogatoria rispetto ai principi ordinari dell’IVA, con conseguente impossibilità di effettuare interpretazioni estensive della stessa, la norma sullo split payment, avendo finalità antielusive, può essere oggetto di interpretazioni estensive.
Esclusi ricevute fiscali e scontrini – Nel documento di prassi in commento, è stato chiarito, come da noi auspicato, che lo split payment si applica solo alle operazioni documentate mediante fattura emessa in base all’articolo 21 del D.P.R. 633/72.
Sono invece escluse tutte le operazioni certificate dal fornitore mediante emissione di ricevuta fiscale o di scontrino fiscale; sono inoltre esclusi i casi in cui venga legittimamente emesso scontrino o documento non fiscale, nonché le operazioni dei soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi o di altre modalità semplificate di certificazione.
Escluse le piccole spese degli enti pubblici – Restano anche escluse dallo split payment quelle che il documento di prassi definisce “le piccole spese dell’ente pubblico”, sempreché non siano documentate da fattura intestata all’ente medesimo; si tratta, di fatto, delle spese operate per il tramite del fondo economale.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/split-payment-escluse-le-piccole-spese,3,26249
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