La cancellazione dal Registro delle imprese di una società di capitali determina, ai sensi dell’articolo 2495, l’estinzione totale della stessa. La norma, al comma 2, dispone che i creditori sociali, non soddisfatti in sede di liquidazione, “possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
La ratio dell’art. 2495, ha spiegato la CTR emiliana, è di circoscrivere la responsabilità dei singoli soci nei limiti in cui essi siano stati effettivi percettori di una quota parte delle attività che dovevano essere destinate a soddisfare i creditori sociali. L’attribuzione patrimoniale effettuata a favore del socio in base al bilancio finale di liquidazione rappresenta non solamente il limite oltre il quale nulla potrà pretendere il creditore, ma anche il fondamento vero e proprio di ogni sua pretesa.
Il particolare regime di responsabilità limitata del liquidatore e/o dei soci, stabilito dall’art. 2495 al comma 2, ha poi osservato la CTR, è coerente con l’autonomia patrimoniale che caratterizza le società con personalità giuridica, tanto che, anche dopo la loro cancellazione ed estinzione, i singoli soci possono divenire debitori sociali, non automaticamente in quanto soci, bensì nei limiti in cui siano stati percettori di denaro o altri beni sociali che avrebbero dovuto essere destinati alla soddisfazione dei creditori sociali in base al bilancio finale di liquidazione. E allora si deve ritenere che esulano dalla disciplina dettata dalla norma più volte citata “i crediti solo eventuali”, si legge in sentenza, “come quelli oggetto di accertamenti sopravvenuti post cancellazione della società”.
Alla CTR, pertanto, è apparso fondato il ricorso presentato dai soci della Srl estinta, atteso che il credito dell’A.F. non era stato accertato in via definitiva in capo alla società prima della chiusura della liquidazione, sicché la cancellazione dal registro delle imprese ha reso inefficace ogni pretesa erariale nei confronti della società non più esistente “e non sperimentabile nei confronti dei soci e del liquidatore l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2495 c.c. e dall’art. 36 d.p.r. n. 602/73, in mancanza di un titolo di credito certo e definitivo, precostituito dall’Amministrazione in tempo anteriore alla chiusura della liquidazione societaria” – si legge in sentenza.
Giova a questo punto ricordare che l’articolo 28 del decreto c.d. “semplificazioni” (D.Lgs. n. 175/2014), in vigore dal 13 dicembre scorso, ha modificato l’articolo 36 del D.P.R. n. 602/73, prevedendo la “sopravvivenza” delle società cessate “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi”.
http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/societa-estinta-responsabilita-limitata-dei-soci,3,26019
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