È quanto emerge dalla sentenza n. 45019/14 della Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale – pubblicata ieri.
La Suprema Corte ha annullato la condanna alla pena di mesi 4 di reclusione, convertita in una multa di 5mila euro, inflitta dalla Corte d’appello de L’Aquila all’ex amministratore di una Srl che non aveva versato all’INPS le ritenute previdenziali operate ai lavoratori dipendenti.
Pur avendo rilevato la completa estinzione del reato contestato per prescrizione, la Suprema Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato.
In particolare la S.C. si è espressa favorevolmente sulla doglianza difensiva concernente la notifica dell’avviso di contestazione da parte dell’INPS quando il ricorrente era già cessato dalla carica. Circostanza che gli aveva peraltro impedito di fruire della causa di non punibilità rappresentata dal versamento entro mesi degli importi dovuti.
E infatti gli Ermellini osservano che il ricorrente era cessato dalla carica di legale rappresentante e amministratore della società il 10 febbraio 2007, “quindi prima della maturazione del termine per l’adempimento dell’ultima mensilità, cioè prima del 16 febbraio 2007. L’Inps notificò alla società l’avviso di contestazione – rileva il ricorrente – il 4 marzo 2008, quando l’imputato non aveva più alcuna carica sociale, il che pone in dubbio la possibilità dell’imputato di fruire della causa di non punibilità del versamento del dovuto entro tre mesi di cui all’articolo 2, comma 1 bis, Dl. n. 463/83”.
Sotto questo profilo, dunque, “la motivazione della sentenza d’appello non è effettivamente adeguata, poiché omette di considerare la questione della cessazione della carica dell’imputato nella società”; si è infatti sostenuto che “in tema di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali, ai fini della decorrenza del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto, la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Ente non può ritenersi validamente effettuata presso la sede della società qualora la persona fisica penalmente responsabile sia cessata dalla carica di amministratore” (cfr. Cass. n. 21695/13).
http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/l-ex-amministratore-non-risponde-delle-ritenute,3,24437
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