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Comunicazione beni ai soci omessa o incompleta

13 Novembre 2014silvanaNews

C’è ancora tempo!

Passata la scadenza del 30 ottobre 2014, c’è tempo fino al 30.09.2015 per poter sanare la violazione, avvalendosi del ravvedimento operoso.

I termini di scadenza – Entro il 30 ottobre 2014andava presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei beni, concessi in godimento ai soci o familiari.
Le modalità e la scadenza dell’adempimento erano stati inizialmente definiti con provvedimento n. 166485 del 16 novembre 2011, poi modificato e integrato con il provvedimento n. 94902 del 2 agosto 2013.
Con un’ulteriore modifica il Provv. n. 54581 del 16 aprile 2014 ha definitivamente stilato il calendario di tale adempimento.
A partire dal 2013, infatti, la comunicazione dei beni in godimento ai soci deve essere effettuata, entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui i beni sono concessi in godimento e i finanziamenti sono stati ricevuti.
Per i c.d. soggetti solari, cioè le società con esercizio coincidente con l’anno solare, il modello deve essere presentato, di conseguenza, entro il 30 ottobre di ogni anno.
I soggetti diversi da questi devono invece prendere a riferimento come data di scadenza quella del termine di invio del modello UNICO, ossia l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
La ragione di tale “allineamento” della scadenza con quella del modello UNICO origina dal fatto che la comunicazione è strettamente correlata ai dati inseriti in dichiarazione: i beni in godimento ai soci vanno comunicati esclusivamente qualora sorga un reddito diverso in capo all’utilizzatore e venga quindi compilato il quadro RL, con un importo pari alla differenza tra corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento e il relativo valore di mercato.

Il regime sanzionatorio – Per l’omissione della comunicazione dei beni ai soci, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido tra concedente e utilizzatore, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies (differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo per l’utilizzo del bene).
Qualora i contribuenti abbiano omesso o dichiarato in maniera incompleta o non veritiera i dati richiesti, ma si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies (costo di impiego del bene considerato indeducibile e tassazione in capo all’utilizzatore del reddito diverso), è dovuta, in solido, la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (da 258 euro a 2.065 euro).

In entrambi i casi è sempre possibile, comunque, per il contribuente, avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni, prevista dall’art.16 del D.Lgs. 472/97. L’atto di contestazione viene definito versando un terzo della sanzione irrogata.

Il ravvedimento operoso – È possibile avvalersi, infine, dello strumento del ravvedimento operoso.
Trattandosi di una sanzione relativa a una comunicazione tributaria, è possibile richiamare l’art. 13 del D.Lgs. 472/97.
Versando un ottavo di 258 euro (32 euro), entro un anno dalla violazione (omissione o errore), è possibile sanare violazioni per l’omesso invio o l’invio errato.
Si ricorda che il contribuente in tal caso deve procedere, contestualmente al versamento, all’invio della comunicazione precedentemente omessa o corretta.
Il termine del ravvedimento, previsto dalla lett. b) dell’art.13 del D.Lgs. 472/97, dovrebbe essere quello del termine:
– per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Nel caso della comunicazione dei beni ai soci si ritiene che debba prudenzialmente essere applicato il primo termine (30.09.2015 o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta).

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/comunicazione-beni-ai-soci-omessa-o-incompleta,3,24608

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Tag: #beniaisoci, #comunicazionebenisoci, #soci

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