Il regime sanzionatorio – Per l’omissione della comunicazione dei beni ai soci, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido tra concedente e utilizzatore, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies (differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo per l’utilizzo del bene).
Qualora i contribuenti abbiano omesso o dichiarato in maniera incompleta o non veritiera i dati richiesti, ma si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies (costo di impiego del bene considerato indeducibile e tassazione in capo all’utilizzatore del reddito diverso), è dovuta, in solido, la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (da 258 euro a 2.065 euro).
In entrambi i casi è sempre possibile, comunque, per il contribuente, avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni, prevista dall’art.16 del D.Lgs. 472/97. L’atto di contestazione viene definito versando un terzo della sanzione irrogata.
Il ravvedimento operoso – È possibile avvalersi, infine, dello strumento del ravvedimento operoso.
Trattandosi di una sanzione relativa a una comunicazione tributaria, è possibile richiamare l’art. 13 del D.Lgs. 472/97.
Versando un ottavo di 258 euro (32 euro), entro un anno dalla violazione (omissione o errore), è possibile sanare violazioni per l’omesso invio o l’invio errato.
Si ricorda che il contribuente in tal caso deve procedere, contestualmente al versamento, all’invio della comunicazione precedentemente omessa o corretta.
Il termine del ravvedimento, previsto dalla lett. b) dell’art.13 del D.Lgs. 472/97, dovrebbe essere quello del termine:
– per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Nel caso della comunicazione dei beni ai soci si ritiene che debba prudenzialmente essere applicato il primo termine (30.09.2015 o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta).
http://www.fiscal-focus.info/fisco/comunicazione-beni-ai-soci-omessa-o-incompleta,3,24608
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