L’attuale regime – Oggi grazie alla Legge europea (l. 97/2013), che è andata a modificare tale art.5, in vigore dal 4 settembre 2013, e alle esortazioni della Commissione europea (caso Eu Pilot 1711/11/Taxu), la misura della sanzione varia dal 3 al 15%, senza più la possibilità di disporre la confisca. Le sanzioni sul monitoraggio fiscale risultano così maggiormente aderenti al principio di proporzionalità.
Inoltre, per sanare la violazione, qualora la dichiarazione comprensiva del quadro RW venga presentata entro i 90 giorni dallo spirare del termine di presentazione (scadenza della tardiva), è possibile versare la sanzione fissa di 258 euro.
Per Unico 2014 –anno 2013 – il termine ultimo per sfruttare questa chance è il 29 dicembre 2014.
D’altro canto, tuttavia, viene anche previsto un aggravio dal punto di vista sanzionatorio per le violazioni riferite ad attività e investimenti in Paesi black list (Paesi indicati nei D.M. 04.05.99 e D.M. 21.12.2001): la sanzione in tal caso, raddoppia e varia dal 6 al 30% degli importi non dichiarati.
L’invio del quadro RW entro 90 giorni– I contribuenti persone fisiche (nonché enti non commerciali, società semplici ed equiparate) residenti in Italia, che si accorgono di non aver inviato il quadro RW di Unico PF, entro i termini previsti, possono regolarizzare la propria situazione fiscale inviando una “dichiarazione tardiva”.
Ai sensi dell’art. 2, co. 7 del D.P.R. 322/98, sono considerate “tardive”, ma valide a tutti gli effetti, le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, cioè entro il 29 dicembre 2014.
Pertanto il contribuente può, entro tale data, sanare la violazione riconducibile all’omessa presentazione, tramite la presentazione tardiva del modello e il versamento di una sanzione ridotta.
Si ritiene che il codice tributo da utilizzare in F24, per il pagamento delle sanzioni, sia il codice 8911 “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’IRAP e all’IVA – ravvedimento operoso”, dato che non sono stati istituiti codici tributari specifici, per le violazioni riguardanti il modulo RW.
I modelli RW presentati con ritardo superiore a 90 giorni, si considerano effettivamente omessi.
Il termine per la contestazione della violazione – Il termine ordinario per la contestazione della violazione coincide con quello previsto per l’accertamento del tributo, cioè il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o quinto per l’omessa presentazione.
Con l’introduzione del co. 2-ter nell’art. 12 del D.L. 78/2009, sono stati, oltretutto, raddoppiati i termini per l’irrogazione delle sanzioni previste per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale relative ad attività detenute in paradisi fiscali.
Dato che a partire da Unico PF 2014 (anno 2013), il quadro RW contempla anche la liquidazione delle patrimoniali (Ivie e Ivafe), le sanzioni sul quadro RW verranno probabilmente irrogate nello stesso avviso di accertamento relativo a tali tributi nel quale verranno accertate le violazioni per omesso versamento delle imposte sui redditi prodotti dai capitali detenuti illecitamente all’estero.
Applicare il cumulo giuridico, o beneficio della continuazione, di cui all’art. 12 co. 2 e 5 del D.Lgs. 472/97, diverrà, di conseguenza, più facile e le sanzioni per il quadro RW assorbiranno quelle per l’omesso versamento delle imposte.
Per il calcolo del cumulo, si dovrà individuare la sanzione più grave, che potrebbe essere:
– quella relativa al maggior importo delle attività non dichiarate in ogni anno;
– o quella relativa al rigo di importo più alto di tutto il periodo accertabile.
Si ricorda, infine, che le sanzioni sul monitoraggio fiscale possono essere definite in forma agevolata, godendo della riduzione (ex art. 16 co. 3 del D.Lgs. 472/97) a un terzo della sanzione, ma comunque non inferiore a un terzo dell’importo minimo edittale, previsto per le violazioni più gravi applicabili a ciascun tributo.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/rw-omesso-sanatoria-entro-il-29-12-2014,3,24655
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