Con la Circolare n. 15 dell’11 maggio 2015 Assonime sottolinea alcune criticità in merito al nuovo ravvedimento operoso, che potrebbero rendere poco conveniente il ricorso a questo istituto.
Viene in particolare sottolineato che:
– nonostante le modifiche legislative introdotte, il ravvedimento operoso, come in passato, non estingue il reato ma rappresenta una mera circostanza attenuante;
– per poter ricorrere al ravvedimento operoso i contribuenti devono considerare autonomamente le singole violazioni commesse, non potendo invece fruire dell’istituto del cumulo giuridico;
– le somme dovute non possono essere oggetto di rateazione (come è invece possibile, ad esempio, in caso di adesione all’accertamento);
– non è possibile sanare con ravvedimento la violazione relativa all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Al fine di poter beneficiare delle sanzioni ridotte, la dichiarazione deve essere comunque presentata entro il termine di 90 giorni successivi al termine ordinario.
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