Lo spesometro, noto anche come Comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA, è trasmesso utilizzando la Comunicazione Polivalente, la quale comunicazione prevede anche le seguenti altre tipologie di comunicazione:
• Comunicazioni delle operazioni intrattenute con Paesi black list;
• Comunicazione delle operazioni di acquisto intrattenute con operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino;
• Comunicazione delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio nei confronti di soggetti non residenti sul territorio Italiano.
Ricorreva il termine del 20/4, per tutti i contribuenti sia mensili che trimestrali IVA.
Ricordiamo, infatti, che con Provvedimento n. 52425/2016 del 11 aprile 2016 è stato differito il termine per l’invio della comunicazione telematica polivalente relativa allo spesometro, per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Il rinvio del termine è stato disposto a seguito delle segnalazioni ricevute dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali relative alle difficoltà tecniche di aggiornamento ed adeguamento dei propri processi operativi.
In aggiunta occorre considerare che l’invio previsto ieri, 20/4, può essere rettificato con i seguenti accorgimenti.
Infatti, in funzione di ciò si possono verificare le situazioni poco avanti illustrate:
• Comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA – comunicazione polivalente, inviata correttamente entro il 20/4, ma successivamente all’invio il contribuente si accorge di avere commesso degli errori.
In questo caso il contribuente potrà procedere a nuovo invio della comunicazione optando per la comunicazione integrativa o sostitutiva. La comunicazione integrativa prevede l’aggiunta o la modifica solo di alcuni dati contenuti nella prima comunicazione inviata, mentre la comunicazione sostitutiva prevede l’intera sostituzione della comunicazione inizialmente inviata.
Come da istruzioni allegate alla comunicazione polivalente, si utilizza la comunicazione sostitutiva quando si vuole escludere, e quindi cancellare, alcune posizioni dalla primaria presentazione, in questo modo infatti verrà integralmente sostituito il file precedentemente inviato all’Amministrazione Finanziaria.
Si utilizza, invece la comunicazione integrativa, solo per aggiungere alcuni dati tralasciati.
Il contribuente può inviare i file per sostituire/integrare i precedenti inviati non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati. Per quest’anno il termine ultimo per sostituzione ed integrazione è fissato al 20 maggio 2016 (30 giorni dopo il 20 aprile).
La sostituzione/integrazione sono a costo zero, cioè non prevedono sanzioni, essendo la prima comunicazione stata inviata regolarmente.
• Comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA – comunicazione polivalente, NON inviata entro il 20/4.
In questo caso è possibile sanare la posizione del contribuente procedendo tempestivamente al primo invio e regolarizzando la posizione a mezzo del versamento di una sanzione a titolo di ritardato adempimento.
La sanzione prevista per il mancato invio dello spesometro o l’invio di dati errati/infedeli, va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2000 euro, come da art. 11, D.Lgs. 471/97, ravvedibile con la misura di 1/8 del minimo (euro 31,25).
Codice tributo: 8911
Anno di competenza: 2016 (anno della violazione).
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