Il contribuente che, passata la scadenza del 16 giugno 2015, per errore o mancanza di liquidità, ha omesso il versamento dovuto o lo ha effettuato solo parzialmente, potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. Una prima soluzione, applicabile dal 17 giugno 2015 al 30 giugno 2015, è quella del ravvedimento “sprint”: entro il 14° giorno successivo alla scadenza, l’omesso versamento del saldo può essere sanato con il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale dell’1% annuo, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito, e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 20 giugno 2015 (quarto giorno successivo all’omesso versamento), la sanzione applicabile è pari allo 0,8% (0,2% x 4).
Qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15° al 30° giorno, successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento “breve”), e quindi dal 1° luglio 2015 al 30 luglio 2015, in aggiunta all’imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3%, che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento.
Vi è poi il nuovo ravvedimento “medio”: in questo caso il ritardo del pagamento è ammesso tra i 30 e i 90 giorni, cioè dal 1° agosto 2015 al 16 settembre 2015, con le seguenti maggiorazioni: sempre gli interessi giornalieri calcolati in base al tasso annuale e una sanzione pari a 3,33% del dovuto.
Non trovano, invece, applicazione le altre novità introdotte dal 2015, tra cui l’eliminazione del limite di applicabilità del ravvedimento nel caso di avvio di attività di accertamento: si tratta di disposizioni che riguardano i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e non anche quelli di competenza degli enti locali.
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