I soggetti che in passato hanno scomputato l’imposta sostitutiva già versata dal donante, da quella dovuta per la rideterminazione del valore di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, potranno regolarizzare la propria situazione fiscale entro il 19 giugno 2015, versando, oltre alla maggiore imposta dovuta, gli interessi, mentre non sono dovute sanzioni.
Come noto, il Legislatore, nel corso degli anni, ha più volte riconosciuto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati possedute, non in regime di impresa, a titolo di proprietà e usufrutto, da ultimo con la Finanziaria 2015 che ha previsto la possibilità di rivalutazione delle partecipazioni possedute all’1.1.2015. Detta rideterminazione consente, in caso di successiva cessione delle partecipazioni, di far emergere una minore plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR.
Il donatario può rivalutare le partecipazioni già rivalutate da parte del donante senza però poter scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quanto versato dal donante. Infatti, come specificato nella citata Risoluzione n. 91/E/2014 trattasi di imposta “personale”, avendo la stessa la funzione di rideterminare il costo d’acquisto della partecipazione al fine di conseguire, in caso di cessione, una minore plusvalenza “da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la procedura di rideterminazione”, inoltre l’art. 7, comma 2, lett. ee) D.L. n. 70/2011 prevede la possibilità di scomputare l’imposta sostitutiva in caso di successive rideterminazioni, presupponendo che lo scomputo “sia effettuato dallo stesso soggetto che ha versato l’imposta in caso di successive rideterminazioni” posto che “tale disposizione è volta … al recupero dell’imposta pagata dal medesimo soggetto al fine di evitare duplicazioni dell’imposta già pagata”.
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