Il progresso delle tecniche investigative fiscali degli ultimi anni, quale risposta al fenomeno dell’internazionalizzazione delle imprese e dell’economia nel suo complesso, ha comportato uno sviluppo, ad incremento esponenziale, degli strumenti di cooperazione internazionale in materia fiscale.
Nella Circolare n. 16/E pubblicata il 28 aprile scorso, il Direttore Rossella Orlandi evidenzia l’importanza degli strumenti di cooperazione e mutua assistenza amministrativa, per un efficace contrasto all’evasione fiscale e alle frodi a carattere internazionale.
Gli strumenti di cooperazione internazionale. Gli accordi stipulati nel tempo tra gli Stati hanno disegnato un sistema di interscambio che, da una collaborazione di natura opzionale/facoltativa, è passato via via ad una cooperazione vincolante, anche nei tempi di attivazione e di risposta.
In merito, va rilevato che attualmente l’interscambio informativo viene previsto e disciplinato da diversi strumenti giuridici di cooperazione internazionale e sovranazionale; si fa, in particolare, riferimento: – alle convenzioni bilaterali strutturate secondo lo schema OCSE, che contengono al paragrafo 26 la base giuridica per lo scambio bilaterale di informazioni ai fini fiscali1. In taluni casi, sulla base di tali disposizioni sono stati sottoscritti specifici accordi amministrativi per lo scambio d’informazioni2, per la concreta regolamentazione dei flussi informativi che possono riguardare varie categorie di redditi; – ai “Tax Information Exchange Agreement” (TIEA), accordi sottoscritti per disciplinare lo scambio d’informazioni “su richiesta” in materia fiscale tra Paesi, Giurisdizioni e Territori con i quali non sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni3 (il modello è stato predisposto in ambito OCSE); – alle convenzioni multilaterali: ci si riferisce, in particolar modo, alla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e dei Paesi membri OCSE, siglata a Strasburgo il 25/01/19884; la convenzione dedica un’intera sezione all’interscambio informativo (tripartito nelle forme: a richiesta, automatico e spontaneo); – agli strumenti del diritto comunitario: si deve fare riferimento, in particolare, alla Direttiva 15 febbraio 2011, n. 2011/16/UE – Direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE), nonché al Regolamento U.E. n. 904/2010 in materia d’IVA.
Lo scambio automatico. In tale contesto, si segnala l’importanza delle disposizioni sullo “scambio automatico” informativo, contenute nella Direttiva n. 2011/16/UE; dopo aver definito, tra i considerando iniziali, il carattere strategico dello scambio automatico5 per potenziare il corretto accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere e per lottare contro la frode, l’art. 8 ne prevede l’obbligatorietà, disciplinandone l’ambito di applicazione e le condizioni.
L’art. 14, comma 2 della Direttiva prevede, altresì, l’obbligo per le Autorità competenti degli Stati membri di inviare una volta all’anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni, in conformità delle modalità pratiche convenute bilateralmente. Va altresì segnalata l’azione costante del G20, negli ultimi anni, affinché lo strumento dello scambio automatico delle informazioni divenga lo standard a livello mondiale.
Le indicazioni operative. La Circolare 16/E, alla luce del quadro normativo internazionale che disciplina la cooperazione tra Amministrazioni Fiscali, richiama la necessità per gli uffici: – di attivare opportunamente i canali di cooperazione internazionale mediante l’assistenza “a richiesta”, richiedendo, nei casi più complessi, anche la collaborazione dell’Ufficio Antifrode6; – di perseguire efficacemente il fenomeno delle frodi all’IVA comunitaria, incrementando gli scambi informativi spontanei con le Autorità fiscali degli Stati membri e attivando, ove opportuno, i controlli multilaterali previsti dagli artt. 29 e 30 del Regolamento U.E. n. 904/2010; – di valorizzare adeguatamente tutte le informazioni, che traggono origine dallo scambio automatico, sui soggetti residenti in Italia con redditi di fonte estera; – di sviluppare ulteriormente la collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e con la Guardia di Finanza (ugualmente impegnati nel contrasto alle frodi internazionali), anche nell’ambito della Cabina di Regia Operativa istituita ai sensi dell’art. 83, commi 5 e 6, del D.L. n.112/2008).
[1] Che può avvenire su richiesta, in modo spontaneo, o in modo automatico.
[2] L’Italia, allo stato, ha sottoscritto 20 accordi amministrativi di natura tecnica (non soggetti a ratifica parlamentare). [3] L’Italia ha sottoscritto diversi TIEA, di cui sei già in vigore: Isole Cook, Gibilterra, Stato di Jersey, Guernsey, Isole Cayman e Isola di Man. [4] Ratificata dall’Italia con la Legge 10/02/2005 n. 19 (in vigore dal 01/05/2006). [5] Definito come comunicazione sistematica di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. [6] Peraltro, di recente rinnovato nell’assetto organizzativo, con l’unificazione delle attività nell’apposito ufficio della Direzione Centrale Accertamento, operante attraverso sette sezioni territoriali e una sezione centrale di Analisi e strategie.
wordpress theme by initheme.com