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Unico 2014: imposte con maggiorazione

8 Luglio 2014silvanaNews

Possibilità di pagare entro il termine “lungo”

Premessa – Con la scadenza di lunedì 7 luglio non si chiudono completamente le porte per i versamenti a saldo e primo acconto per i contribuenti soggetti agli studi di settore. È infatti possibile pagare da martedì 8 luglio fino al 20 agosto, aumentando l’imposta dovuta con un interesse dello 0,40 per cento.

Proroga – Grazie all’approvazione del Dpcm 13 giugno 2014 i contribuenti soggetti agli studi di settore e i contribuenti minimi possono pagare le imposte derivanti da Unico entro il 20 agosto 2014. Di tale proroga fruiscono anche i contribuenti che partecipano a società che applicano gli studi di settore oppure ad associazioni e imprese soggette a studi di settore. Per le società di capitali, il termine di versamento del saldo Ires e Irap è connesso alla data di approvazione del bilancio. La proroga dei versamenti in questione vale solo per le società la cui scadenza del versamento delle imposte coincide con il termine del 16.6.2014 (o 16.7.2014 con maggiorazione dello 0,40%).

Termine 16 luglio – Per i contribuenti che non godono della proroga invece il termine per il pagamento delle imposte derivanti da Unico rimane ancorato al 16 luglio. In sostanza, si tratta dei soggetti non titolari di Partita Iva; contribuenti soggetti a parametri; soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d’impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di reddito agrario) e soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.

Maggiorazione – Il termine del 16 luglio/20 agosto comporta il pagamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40% del debito dovuto. La maggiorazione in questione dovrà essere versata insieme all’imposta (non si deve usare un codice tributo specifico) e andrà calcolata sull’importo dovuto al netto degli eventuali crediti scomputabili. In altri termini, prima si compensa e poi sulla differenza che emerge si calcola la maggiorazione. In caso di compensazione totale, con presentazione di delega (modello F24) a zero, non dovrà essere applicata alcuna maggiorazione.

Mancato pagamento maggiorazione – In caso di mancato pagamento della maggiorazione, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E/2013, ha chiarito che la sanzione del 30% sarà applicata solo sulla differenza non versata e non sull’intero importo, compreso quello versato. In questo modo il versamento non sarà più considerato tardivo ma solo carente. Ad esempio, su un versamento di 50.000 euro, eseguito entro il 30° giorno successivo al termine previsto, che, con la maggiorazione dello 0,40%, doveva essere di 50.200 euro, al contribuente che ha versato 50.000 euro, dimenticandosi lo 0,40%, non verrà più applicata la sanzione del 30% sull’intero importo di 50.200 euro (sanzione di 15.060 euro) ma al contrario la sanzione sarà di 60 euro calcolata quindi sulla differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto dovuto a titolo di imposte e maggiorazione dello 0,40 per cento. Anche nella correzione di versamenti insufficienti si può tener conto dei chiarimenti forniti con la circolare 27 del 2 agosto. Chi ha versato con la dilazione dei 30 giorni (maggiorazione dello 0,4%) un importo incapiente potrà effettuare il ravvedimento applicando la sanzione non a tutto l’importo (come se la dilazione non avesse effetto), ma solo alla differenza tra il dovuto a consuntivo e quanto versato a luglio o ad agosto.

Rateazione – Infine ricordiamo che anche i pagamenti effettuati entro il termine lungo godono della possibilità di essere rateizzati. L’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, prevede la possibilità di rateizzare i versamenti di saldo e l’eventuale prima rata di acconto, suddividendo il debito d’imposta in un definito numero di rate a scelta del contribuente. Nel modello di pagamento F24 deve essere indicato, relativamente ad ogni singolo codice tributo, nello spazio denominato “rateazione” sia la rata che si sta versando, sia il numero di rate prescelto (ad esempio, se si versa la prima di sei rate, si deve indicare “0106”).

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Tag: bilancio, contribuenti, F24, imposte, pagamento, Partita IVA, proroga, rateazione, ricavi, termine, unico 2014, versamenti

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