Il 730 precompilato sta sollevando moltissimi dubbi, non solo tra i contribuenti ma anche tra gli stessi professionisti. Ecco il motivo per il quale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare n.11/E del 23 marzo 2015, grazie alla quale ha fornito le risposte ai principali quesiti.
Uno dei chiarimenti più importanti riguarda la gestione delle deleghe da parte dei Caf/professionisti. Viene infatti ricordato che questi ultimi devono annotare giornalmente in un apposito registro cronologico le deleghe acquisite.
Oltre ad effettuare controlli presso le sedi dei Caf/professionisti abilitati, l’Agenzia delle Entrate potrà verificare la corretta acquisizione delle deleghe richiedendo, a campione, copia delle stesse e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate. I documenti in oggetto dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica certificata entro 48 ore dalla richiesta.
Altre news in breve:
Pubblici esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti Iva, anche per quest’anno. Un provvedimento (n. 44922) del direttore dell’Agenzia, firmato ieri 31 marzo 2015, sospende l’obbligo per enti pubblici e amministrazioni autonome, già esonerati con riferimento ai dati relativi al 2012 e al 2013, e concede a dettaglianti e operatori turistici un invio “light”, ovvero riservato, come per i due anni precedenti, alle sole fatture di importo pari o superiore al tetto.
Il tutto, in vista dei prossimi appuntamenti con lo “Spesometro”, che ricorrono:
in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 7 del 24 marzo 2015, ho fornito un’utile precisazione in merito all’impiego di lavoratori minori occupati nel settore dello spettacolo. In particolare, è stato chiarito che tali lavoratori impiegati nelle strutture ricettive come animatori turistici (art. 4, co.2 della L. n. 977/1967) non sono soggetti alla comunicazione preventiva dalla DTL, purché si tratti di attività
che non pregiudichino la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
Ciò in considerazione del fatto che le attività indicate dalla norma (art. 4, co. 2 della L. n. 977/1967), per le quali è richiesta espressamente la preventiva autorizzazione al lavoro della DTL, debbano essere intese in senso stretto, ossia esclusivamente come quelle aventi il contenuto tipico delle prestazioni rese nei diversi ambiti sopra menzionati.
Autore: Redazione Fiscal Focus
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