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Redditometro. Da provare gli esborsi del genitore

20 Novembre 2014silvanaNews

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 19 novembre 2014

Scatta il “redditometro” se il contribuente non dimostra, mediante idonea documentazione, che i soldi per comprare la casa li ha messi il padre. A tal fine non è utile la copia fotostatica di un assegno privo di data certa.È quanto emerge dalla sentenza 19 novembre 2014 n. 24586 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.

La controversia è scaturita da alcuni avvisi di accertamento, con metodo sintetico, emessi a carico di una contribuente milanese che è finita nel mirino del Fisco per l’acquisto di un’unità immobiliare (prezzo 700.000 euro).

Secondo la Commissione Tributaria Regionale meneghina, il contribuente – che peraltro non ha risposto al questionario inviatogli dall’Ufficio – non ha dimostrato che l’acquisto dell’immobile era potuto avvenire grazie agli esborsi del padre.

Ebbene, il verdetto favorevole all’Erario pronunciato del giudice dell’appello ha superato indenne il vaglio di legittimità.

Gli Ermellini hanno motivato il rigetto del ricorso proposto dal contribuente ricordando che, nell’accertamento sintetico regolato dall’articolo 38 del D.P.R. n. 600/73, al contribuente è data la possibilità di dimostrare (comma 6), anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

La CTR di Milano ha ritenuto non provato dalla documentazione prodotta l’assunto secondo cui l’acquisto dell’immobile era stato effettuato con esborsi da parte del padre. Nel far ciò la Commissione ha considerato, innanzitutto, inaccettabile sul piano giuridico “di ritenere dimostrata l’assunta liberalità del padre attraverso la copia fotostatica di un assegno privo di data, del quale, peraltro, risulta indimostrata la negoziazione“; in secondo luogo, ha rilevato come l’ammontare delle rate del mutuo ipotecario fosse in stridente contrasto con la capacità contributiva emersa nell’anno di riferimento e, infine, ha ricordato come il contribuente aveva “allegato ma non provato di avere conseguito all’estero redditi, presentando all’estero le proprie dichiarazioni dei redditi e conseguendo sempre all’estero i fondi necessari a saldare il prezzo convenuto per l’acquisto dell’immobile de quo“.

Insomma, ad avviso del Supremo Collegio, la sentenza impugnata ha fatto buona applicazione della legge, oltre ad essere adeguatamente e logicamente motivata. Il contribuente paga le spese del giudizio.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/redditometro-da-provare-gli-esborsi-del-genitore,3,24768

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Tag: #redditometro, #redditometrospese

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