Propone ricorso l’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con cui la CTR della Toscana ha annullato gli avvisi di accertamento ai fini IVA e IRAP spiccati nei confronti di una Snc in base del quantitativo di caffè utilizzato nell’esercizio dell’attività di bar-pasticceria.
La CTP aveva già ridotto il reddito accertato del 40% ritenendo che l’Ufficio avesse valutato in malo modo la quantità di polvere occorrente per il caffè servito ai pasti nonché la polvere occorrente per la produzione di dolci e per l’autoconsumo. La CTR ha invece delegittimato del tutto la ripresa fiscale perché “la mera allegazione fornita dall’Ufficio” (a condivisa dal giudice di prime cure) secondo cui “6-7 grammi di caffè è la quantità generalmente utilizzata per ottenere una tazza di caffè” non poteva assurgere a presunzione grave, precisa e concordante.
Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto valido il ragionamento seguito dalla CTR ai fini della declaratoria di nullità dell’accertamento. La sentenza, infatti, non concerne, come vorrebbe la difesa erariale, la forza presuntiva del quantitativo di caffè consumato ai fini della ricostruzione in via induttiva del volume dei ricavi conseguiti, ma unicamente l’individuazione del numero di caffè in base al quantitativo di polvere occorrente per la loro preparazione. Si legge nella sentenza gravata che “la materia del contendere, in buona sostanza, risiede nello stabilire quanti grammi di polvere di caffè occorrono per ottenere una tazza di caffè; valutazione questa che postula la forza presuntiva in questione”. Il ricorso dell’Ufficio è poi infondato “nella parte in cui si appunta sull’esatta determinazione del quantitativo in grammi occorrente per la preparazione di ciascuna tazzina, in quanto pretende di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal Giudice di appello”.
Il ricorso del Fisco è stato pertanto rigettato con conferma della nullità dell’accertamento nei confronti della società. Ciò ha travolto anche i distinti accertamenti ai fini IRPEF a carico dei soci, “in virtù dell’unitarietà dell’accertamento tra società e soci”.
http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/reddito-d-impresa-no-al-caffetometro,3,24998
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