Una disciplina ai fini IVA diversa da quella prevista ai fini reddituali: il risultato non può che essere una gran confusione e soprattutto una notevole difficoltà nell’individuare il comportamento che risulti conforme a entrambe le normative.
Stiamo parlando della rilevazione delle perdite su crediti a seguito dell’apertura di una procedura concorsuale.
Ai fini IVA è consentita la possibilità di emettere la nota di credito solo qualora sia dimostrata l’infruttuosità della procedura.
È quindi necessario attendere la ripartizione dell’attivo, quindi la chiusura della procedura, per poter procedere al recupero dell’IVA precedentemente addebitata in fattura.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’articolo 101 comma 5 del Tuir prevede che, se il debitore è sottoposto a procedure concorsuali (ovvero fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o amministrazione straordinaria) l’eventuale perdita su crediti che potrebbe essere rilevata in bilancio si considera in ogni caso deducibile.
Autore: Redazione Fiscal Focus
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