L’omessa allegazione del provvedimento che autorizza le indagini bancarie non inficia l’accertamento ai fini IRPEF. È quanto ha sostenuto la Corte di Cassazione – Sezione Sesta Civile (T) – nell’ordinanza 15807/15, pubblicata il 27 luglio. Nel caso di specie, la CTR di Roma è incorsa in errore avendo ritenuto decisiva, ai fini della validità dell’atto di accertamento, l’allegazione del provvedimento di autorizzazione al compimento delle indagini bancarie, “tralasciando per contro di considerare l’incontestata esistenza del provvedimento autorizzatorio risultante dall’avviso di accertamento ed i principi di questa Corte superiormente ricordati”.
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