Fatturazione elettronica. L’art. 9 della c.d. Legge Delega, L. 23/2014, che troverà attuazione attraverso il futuro schema di Decreto Legislativo, al momento allo studio del Senato, prevede l’incentivazione, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, dell’utilizzo della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi (nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti). A tal proposito, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha espresso il proprio apprezzamento per l’approccio che il Legislatore delegato ha scelto di adottare per la diffusione dello strumento della fatturazione elettronica tra privati e della trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, ossia quello di lasciare assolutamente facoltativo l’utilizzo di detti strumenti, ma incentivandolo attraverso la previsione di riduzioni degli adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti che decidano di adottare gli stessi. Tuttavia, il principale disincentivo alla diffusione dell’utilizzo della fatturazione elettronica tra i privati è rappresentato dall’adempimento del conseguente obbligo di conservazione digitale sostitutiva del documento emesso, a cui sono soggette entrambe le parti del rapporto oggetto di fatturazione.
Il CNDCEC ha di conseguenza proposto che tale servizio debba essere assicurato gratuitamente a tutti i oggetti passivi IVA, senza alcuna discriminazione di carattere oggettivo e/o soggettivo e senza le limitazioni attualmente previste dal servizio messo a disposizione da Unioncamere (con riferimento al quale la gratuità è infatti assicurata soltanto per un massimo di 24 fatture). Tale possibilità potrebbe, inoltre, essere riservata ai soggetti che per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati si avvalgano del Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° gennaio 2017.
Inoltre, per i soggetti che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche (di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto) e, sussistendone i presupposti, oltre la predetta opzione anche quella per la trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, del Decreto), lo schema di Decreto prevede all’articolo 3 una serie di incentivi (eliminazione degli obblighi di comunicazione relativi allo “spesometro” e alle “operazioni con Paesi black-list”, eliminazione dell’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute, esecuzione dei rimborsi IVA entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei presupposti previsti dall’articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché riduzione di un anno dei termini di accertamento in materia di IVA e di imposte dirette). Al riguardo, per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, il CNDCEC propone la preclusione della possibilità da parte del Fisco di esperire gli accertamenti analitico-induttivi sulla base di presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), D.P.R. n. 600/1973 e all’articolo 54, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972.
La tracciabilità delle operazioni in entrata e in uscita verrebbe in tal modo ad assumere funzioni di garanzia per il contribuente contro l’utilizzo delle presunzioni in sede di accertamento, analogamente a quanto già previsto per i soggetti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore.
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