Con l’espressione “società di comodo” sono individuate sia le società non operative che quelle in perdita sistematica.
Merita a tal proposito di essere ricordato:
– che si definiscono “non operative” le società i cui ricavi effettivi siano inferiori a quelli minimi presunti;
– sono considerate in “perdita sistematica” le società che presentano una situazione di perdita fiscale,
risultante dalle dichiarazioni annuali dei redditi, per 5 periodi d’imposta consecutivi, oppure, 4 in perdita e 1 con un reddito fiscale dichiarato inferiore al reddito minimo previsto. Le società in oggetto sono considerate di comodo a decorrere dall’anno successivo.
In entrambi i casi sono previste una serie di penalizzazioni, che possono essere riassunte nei punti che seguono:
1. ai fini delle imposte sul reddito (Ires e Irpef), l’obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto. Ai fini Ires è stata inoltre prevista una maggiorazione nell’aliquota pari al 10,5%;
2. ai fini Irap, l’obbligo di dichiarare un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto incrementato delle retribuzioni e degli interessi passivi;
3. ai fini Iva, l’impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione o di cedere l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione. Il contribuente potrà pertanto solo riportare in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva. Tuttavia, se il soggetto dovesse risultare non operativo per tre anni consecutivi, al termine del triennio verrebbe meno anche la possibilità effettuare la compensazione verticale Iva da Iva.
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