La nuova procedura prevede che: i) l’esportatore abituale invii all’Agenzia dell’Entrate i dati contenuti nella lettera d’intento, ii) l’Agenzia delle Entrate rilasci apposita ricevuta; iii) l’esportatore abituale invii al fornitore (o in Dogana in caso di importazioni) la lettera di intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa; iv) il fornitore, ricevuta la documentazione, controlla telematicamente l’avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell’esportatore abituale della lettera d’intento; v) terminati i controlli, il fornitore può emettere fattura in sospensione d’imposta con la dicitura “non imponibile”.
Il precedente apparato sanzionatorio – Il fornitore, ricevuta la documentazione dall’esportatore abituale, ha l’obbligo di controllare telematicamente l’avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell’esportatore abituale della lettera d’intento. Se il fornitore emette fattura in sospensione d’imposta senza effettuare tale controllo, o comunque poco prima della ricezione della lettera d’intento e al successivo riscontro della ricevuta di avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate, è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell’imposta non addebitata. Se invece il fornitore emette fattura in sospensione d’imposta in mancanza della lettera d’intento, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, il fornitore è altresì tenuto al pagamento del tributo.
Il nuova apparato sanzionatorio – Le novità contenute del Decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio prevedono che se il fornitore emette fattura in sospensione d’imposta senza controllare telematicamente l’avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell’esportatore abituale della lettera d’intento si applica in luogo della sanzione proporzionale precedentemente indicata, la sanzione fissa da 250,00 a 2.000,00 euro. Si tratta in sostanza di una “dequalificazione” della violazione: da violazione di carattere sostanziale a violazione di carattere formale.
Da evidenziare che la nuova misura sanzionatoria entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2017, ma esplicherà i propri effetti anche sulle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore dell’art. 20 del D.Lgs. semplificazioni fiscali, ovvero dal 1° gennaio 2015.
Violazioni commesse fino al 31.12.2014 – Resta da capire se la nuova misura sanzionatoria torni applicabile anche per le violazione commesse prima dell’entrata in vigore dell’art. 20 del D.lgs. semplificazioni fiscali, ovvero prima del 1° gennaio 2015. Sulla questione nessuna presa di posizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, sebbene abbia avuto più volte il modo di esprimersi sulle novità del Decreto semplificazioni fiscali.
Si ricorda che la previgente normativa (Art. 1, D.L. n. 746/1983, come modificato dalla Legge n. 311/2004) stabiliva che il soggetto passivo che avesse ricevuto la dichiarazione con la quale il cliente esportatore abituale chiedeva la non applicazione dell’IVA, aveva l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, i dati contenuti nella come lettera d’intento. Il mancato rispetto del suddetto obbligo, oppure l’invio della comunicazione con dati incompleti o inesatti, comportava l’applicazione della sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta non applicata.
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