La tassazione forfetaria su opzione – Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di adesione, l’ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5%al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno e determina l’ammontare corrispondente all’imposta da versare utilizzando l’aliquota del 27%.
Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.
Quindi, qualora la media delle consistenze delle attività finanziarie estere risultanti al 31.12 dell’anno oggetto della collaborazione volontaria, non ecceda i 2 milioni di euro, il contribuente può optare per una tassazione forfetaria pari all’1,35% delle consistenza di fine anno (27% sul rendimento presunto del 5%).
Nel modello ministeriale tale scelta viene fatta nel frontespizio.
Effetti dell’adesione – In generale, è il neo introdotto art.5-quinquies del D.L. n.176/90, che affronta il tema degli effetti della procedura di collaborazione volontaria.
Colui che presta la collaborazione volontaria:
– sarà escluso da punibilità per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni;
– sarà escluso da punibilità per le condotte previste dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti citati.
Comunque va detto che tali disposizioni si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute, oggetto della collaborazione volontaria.
Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall’articolo 648-ter del codice penale non sono punibili, poi, se commesse in relazione ai delitti di cui al co. 1, lettera a), dell’art. 5-quiquies, sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.
Le sanzioni di cui all’art. 5, co. 2, del D.L. 167/90, sono determinate, ai sensi dell’articolo 7, co. 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale:
a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo SEE, che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato in G.U. n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero
b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero
c) se l’autore delle violazioni, fermo restando l’obbligo di eseguire gli adempimenti previsti, rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.
Nei casi diversi da quelli appena visti, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.
Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP, di IVA e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.
Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell’obbligo di dichiarazione, nei casi di detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001, è fissata al 3% dell’ammontare degli importi non dichiarati, se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l’Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello di Convenzione OCSE, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell’accordo.
Al ricorrere di tale condizione non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all’art. 12, co. 2, secondo periodo, del D.L. 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/collaborazione-volontaria-conviene-aderire,3,25205
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