Non è sempre facile, per il contribuente, individuare contro chi deve essere presentato il ricorso, soprattutto nei casi in cui, ad essere impugnato, è un atto dell’Agente della riscossione.
Secondo consolidata giurisprudenza l’Agente della riscossione è parte del processo tributario se oggetto della controversia sia l’impugnazione di atti a lui direttamente imputabili: il ricorso presentato nei confronti dell’Ente creditore per vizi propri della cartella di pagamento è pertanto inammissibile.
È invece necessario proporre ricorso avverso l’Ente creditore nel caso in cui si intenda contestare nel merito la pretesa impositiva.
Tuttavia, in quest’ultimo caso, il contribuente può impugnare l’atto sia nei confronti dell’Agente della riscossione che dell’Ente creditore: sarà infatti compito dell’Agente della riscossione chiamare in causa l’Ente creditore se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite.
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