Il Legislatore della riforma delle sanzioni amministrative tributarie ha disciplinato in modo puntuale il ravvedimento operoso, istituto tipico del diritto tributario che consente al contribuente, il quale ha omesso un adempimento fiscale obbligatorio o lo ha eseguito in modo errato, di sanare la violazione ristabilendo la situazione corretta entro certi limiti temporali e versando contestualmente una sanzione ridotta rispetto alle misure edittali, oltre agli interessi moratori.
Inizialmente tale istituto poteva essere efficacemente attivato dal contribuente prima della constatazione della violazione che lo stesso intendeva correggere o, comunque, prima che nei suoi confronti venissero intraprese attività ispettive di natura fiscale (accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative). Nel tempo le disposizioni sul ravvedimento operoso, contenute nell’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997, hanno subito varie modifiche sul piano della misura della riduzione; più recentemente l’istituto è stato oggetto di una
profonda rivisitazione con la Legge di Stabilità 2015, che ha notevolmente ampliato la gamma delle possibilità di ricorso a tale istituto agevolativo (e, allo stesso tempo, deflattivo del potenziale contenzioso),fino ad estenderne l’operatività anche in costanza di controllo fiscale e, perfino, dopo la notifica del processo verbale di costatazione.
Proprio in quanto strumento idoneo a prevenire le liti con il Fisco, il Legislatore della riforma penal tributaria del 2000 ha dimostrato una certa attenzione verso l’istituto in questione, inserendolo (ancorché non esplicitamente) tra quelli che danno diritto all’imputato a fruire di una sensibile riduzione di pena nel procedimento penale per reati tributari connessi alla violazione amministrativa oggetto di definizione.
Peraltro, l’istituto in questione dovrebbe assumere una portata ancor più rilevante con la riforma del sistema penale tributario in fase di approvazione, in attuazione dei principi formulati dalla Legge Delega n. 23/2014, almeno secondo la lo schema del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella serata del 26 giugno scorso: nella nuova formulazione, il ravvedimento della dichiarazione infedele, degli omessi versamenti e delle indebite compensazioni costituirà causa di estinzione del reato, qualora il contribuente agisca prima di essere assoggettato ad accertamento, ovvero a controllo fiscale (nelle sue varie forme possibili). Attesa l’importanza dello strumento deflativo in questione, se ne descrivono le attuali caratteristiche ed effetti, cercando di ridisegnarli alla luce dell’imminente riforma.
Autore: Redazione Fiscal Focus
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