Il comma 634 della disposizione appena approvata prevede infatti che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni in suo possesso, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, “relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione”, “alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti”.
Il successivo comma 635 amplia ulteriormente il novero delle informazioni ottenibili, indicando altresì “gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti”.
Il contribuente, che potrà utilizzare anche le reti telematiche e le nuove tecnologie per avere accesso ai dati in oggetto, potrà quindi segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Per poter compiutamente definire le modalità tecniche con le quali il contribuente potrà richiedere i dati all’Agenzia delle Entrate, è tuttavia necessario attendere uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Insieme alle modalità di trasmissione delle informazioni saranno altresì disciplinate, sempre con lo stesso provvedimento, la tipologia dei dati da fornire al contribuente, le fonti informative, nonché le modalità con il quale il contribuente potrà trasmettere i suoi dati integrativi all’Agenzia delle Entrate.
Merita di essere inoltre sottolineato, a tal proposito, che ad avere accesso ai dati non sarà soltanto il contribuente, ma anche la Guardia di finanza.
I dati a disposizione del Fisco – A seguito delle recenti novità introdotte, si ampliano notevolmente i dati dei contribuenti a disposizione del Fisco.
Si pensi, a tal proposito, a quanto chiarito con i tre provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 16.12.2014 (160358/2014, 160365/2014, 160381/2014): i dati che saranno trasmessi per il modello 730 precompilato, relativi ai premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali, potranno essere utilizzati anche a valutare la capacità contributiva del contribuente.
Moltissime sono inoltre le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate trasmesse dagli intermediari finanziari, le quali hanno subito una recente modifica a seguito del comma 314 della Legge di stabilità.
Come abbiamo infatti già avuto modo di sottolineare, l’integrativa rapporti (disciplinata dal D.L. 201/2011), che gli intermediari erano tenuti a trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate è stata oggetto di una profonda riforma, grazie alla quale:
– i dati trasmessi potranno essere direttamente utilizzati per le analisi del rischio di evasione;
– le informazioni dovranno essere integrate del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, così che il dato da inserire nell’Isee possa essere fornito direttamente dall’Agenzia delle Entrate, senza necessità di complessi calcoli da parte del contribuente;
– la sessa giacenza media potrà essere utilizzata in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini della compilazione dell’Isee.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/fisco-i-dati-a-disposizione-del-contribuente,3,25586
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