La controversia ha riguardato un avviso di accertamento, preceduto da questionario, con cui l’Ufficio ha rideterminato le imposte (IVA, IRPEF e IRAP) dovute dal contribuente per l’anno d’imposta 2008.
La CTP di Milano ha confermato la ripresa fiscale, mentre il Collegio meneghino di secondo grado si è espresso in senso favorevole al contribuente avendo condiviso l’eccezione di nullità dell’atto impugnato per la mancata emissione del PVC ex art. 24 della L. n. 4 del 1929 – secondo cui le violazioni finanziarie devono essere contestate mediante processo verbale – e per violazione del diritto di difesa ex art. 12, commi 4 e 7, della L. n. 212 del 2000.
Nel riformare il verdetto pro-fisco emesso della Provinciale, la CTR di Milano ha osservato che, onde garantire il pieno dispiegarsi del diritto di difesa del contribuente, il contraddittorio endoprocedimentale deve essere attivato dall’Ufficio finanziario anche nel caso “di attività istruttoria diretta alla verifica della dichiarazione tributaria o tale da comportare l’esame in ufficio dei documenti prodotti dal contribuente stesso su invito dell’Amministrazione, anche senza accesso presso la sede del contribuente”.
Ragion per cui, nel caso in esame, secondo il giudice dell’appello, “la verifica attuata dall’ufficio con le modalità dell’acquisizione dei dati del questionario Q00253/2012 doveva essere necessariamente seguita da un verbale di chiusura o PVC, cioè da un atto amministrativo che desse conto delle operazioni svolte e dei suoi esiti e dalla cui comunicazione poi dovevano essere lasciati decorrere 60 giorni per consentire alla parte di presentare osservazioni e richieste prima di poter predisporre e notificare l’avviso di accertamento. Infatti, qualunque sia l’atto adottato dall’A.F., terminata l’attività di verifica, il contribuente potrà legittimamente argomentare nei sessanta giorni successivi a detto atto”.
Insomma, per la Commissione regionale di Milano, nel caso di specie, il Fisco è effettivamente incorso nella lamentata violazione dell’articolo 12 comma 7 della Statuto, perché il contraddittorio preventivo deve essere valorizzato qualunque sia l’atto adottato, “in quanto realizza una forma di partecipazione diretta a tutelare sia il contribuente sia l’Amministrazione, atteso che quest’ultima potrebbe anche ritenere non fondato l’eventuale avviso di accertamento da emettere”.
Ne è derivato l’accoglimento dell’appello del contribuente, con conseguente annullamento della sentenza di prime cure. L’Ufficio paga le spese.
http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/accertamento-mai-senza-contradditorio-preventivo,3,25263
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