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Super ammortamento: soggetti interessati, beni agevolabili e decorrenza

21 Ottobre 2015silvanaNews

Legge di Stabilità 2016

ammortamento
Una delle misure di maggior interesse contenute nella disegno di Legge di Stabilità 2016 è relativa alla possibilità per imprese e professionisti di adottare una percentuale maggiore di ammortamento. Attualmente, la misura è contenuta nell’art. 8 del disegno di legge. È chiaro che è ancora troppo presto per dare certa la misura. Sarà necessario infatti individuare le necessarie coperture finanziarie.
Nel complesso l’agevolazione consentirà ai soggetti IRES di ottenere un risparmio di IRES pari all’11% (27,5%*40%).
Ambito soggettivo – L’attuale proposta normativa prevede che per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

In prima battuta va evidenziato che la misura agevolativa riguarderebbe non solo le imprese ma anche i professionisti. È presumibile che l’agevolazione venga estesa anche alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Ambito oggettivo – Per quanto riguarda l’ambito oggettivo l’attuale formulazione normativa prevede che vi rientrino i beni strumentali, ad eccezione di quelli indicati nel co. 3 del citato articolo 8. Si tratta dei beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché agli acquisti dei beni espressamente indicati nel provvedimento in questione.

Al concetto di strumentalità dei beni si prevede un’eccezione: rientrano nel perimetro applicativo della norma anche le autovetture c.d. a uso promiscuo ex articolo 164, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986.

In cosa consiste l’agevolazione – L’agevolazione consiste nell’incrementare il costo di acquisto fiscale del bene del 40% e sul costo così determinato calcolare gli ammortamenti. Quindi, un bene con costo di acquisto di 10.000,00 euro, ai fini dell’ammortamento rileverà per 14.000,00 euro. Le maggiori quote di ammortamento influenzeranno il costo fiscale del bene, che sarà determinato dal costo di acquisto al netto delle normali quote di ammortamento. Quindi nessuna conseguenza per l’eventuale determinazione della plusvalenza.
Per il primo anno di ammortamento (ridotto alla metà) valgono i criteri generali precedentemente esposti.
Va evidenziato che per fruire dell’agevolazione è necessario che il bene venga acquisito nel periodo 15.10.2015-31.12.2016. Andrà meglio specificato nel testo normativo se debba farsi riferimento sia per imprese che per i professionisti ai criteri di competenza fiscale. Altro necessario chiarimento è la possibilità di estendere l’agevolazione ai beni acquistati in leasing.

Super ammortamento e acconti – L’agevolazione dunque potrà essere fruita già dal 2015. Ma la norma vieta di ricalcolare al ribasso gli acconti per tale periodo d’imposta. In sostanza, non si permette ai contribuenti di ridurre quanto dovuto in sede di versamento del secondo acconto pur sussistendo le condizioni per fruire dell’agevolazione. Chi adotterà il metodo storico nel calcolo degli acconti 2016 potrà rideterminare il dovuto sottraendo i maggiori ammortamenti applicati nel 2015.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Tag: #2016, #ammortamenti, #fiscalfocus, #gigliotti, #ires, #leggedistabilità, agevolazioni

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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