In prima battuta va evidenziato che la misura agevolativa riguarderebbe non solo le imprese ma anche i professionisti. È presumibile che l’agevolazione venga estesa anche alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Ambito oggettivo – Per quanto riguarda l’ambito oggettivo l’attuale formulazione normativa prevede che vi rientrino i beni strumentali, ad eccezione di quelli indicati nel co. 3 del citato articolo 8. Si tratta dei beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché agli acquisti dei beni espressamente indicati nel provvedimento in questione.
Al concetto di strumentalità dei beni si prevede un’eccezione: rientrano nel perimetro applicativo della norma anche le autovetture c.d. a uso promiscuo ex articolo 164, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986.
In cosa consiste l’agevolazione – L’agevolazione consiste nell’incrementare il costo di acquisto fiscale del bene del 40% e sul costo così determinato calcolare gli ammortamenti. Quindi, un bene con costo di acquisto di 10.000,00 euro, ai fini dell’ammortamento rileverà per 14.000,00 euro. Le maggiori quote di ammortamento influenzeranno il costo fiscale del bene, che sarà determinato dal costo di acquisto al netto delle normali quote di ammortamento. Quindi nessuna conseguenza per l’eventuale determinazione della plusvalenza.
Per il primo anno di ammortamento (ridotto alla metà) valgono i criteri generali precedentemente esposti.
Va evidenziato che per fruire dell’agevolazione è necessario che il bene venga acquisito nel periodo 15.10.2015-31.12.2016. Andrà meglio specificato nel testo normativo se debba farsi riferimento sia per imprese che per i professionisti ai criteri di competenza fiscale. Altro necessario chiarimento è la possibilità di estendere l’agevolazione ai beni acquistati in leasing.
Super ammortamento e acconti – L’agevolazione dunque potrà essere fruita già dal 2015. Ma la norma vieta di ricalcolare al ribasso gli acconti per tale periodo d’imposta. In sostanza, non si permette ai contribuenti di ridurre quanto dovuto in sede di versamento del secondo acconto pur sussistendo le condizioni per fruire dell’agevolazione. Chi adotterà il metodo storico nel calcolo degli acconti 2016 potrà rideterminare il dovuto sottraendo i maggiori ammortamenti applicati nel 2015.
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