Comunicazione finanziamenti – Come noto, per effetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 36 septiesdecies, DL n. 138/2011, i soggetti esercenti un’attività d’impresa devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i finanziamenti/capitalizzazioni, concessi nell’anno dai soci/familiari a favore della società/ditta individuale per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a € 3.600. Con tale disposizione il Legislatore ha inteso rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite la determinazione sintetica del reddito considerando qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società/ditta individuale. A tal fine va utilizzato l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94904, successivamente “sostituito” nel mese di novembre 2013.
Cosa comunicare – La comunicazione deve essere inviata quando l’importo complessivo versato nel corso dell’anno da ciascun socio, è superiore a 3.600 euro, senza considerare gli importi eventualmente rimborsati. Il valore soglia, in pratica, va riscontrato sulla posizione del socio e non su quella della società. In merito alla gestione dei modelli ricordiamo che, laddove debbano essere compilati contemporaneamente i campi “ammontare dei finanziamenti” e “valore delle capitalizzazioni”, occorre gestire separati intercalari per ciascuna fattispecie; se il socio ha erogato più di un finanziamento o di un apporto, va indicato il valore complessivo e la data dell’ultimo finanziamento o dell’apporto più recente, senza dover gestire in separati intercalari i dati di ciascun versamento.
Cosa non comunicare – Sono escluse dalla comunicazione le informazioni relative a versamenti effettuati dagli stessi soci in anni precedenti. Non sono soggetti all’obbligo di comunicazione nemmeno gli apporti già conosciuti dall’Amministrazione Finanziaria con la conseguenza che la comunicazione non è dovuta in tutti i casi in cui l’atto a contenuto patrimoniale è stato registrato. Corollario di tale affermazione è che i casi in cui i soci procedono alla costituzione o all’aumento di capitale, quindi, non devono essere oggetto di comunicazione in quanto transitati in un atto soggetto a registrazione. L’obbligo riguarderà, nella maggior parte dei casi, i finanziamenti effettuati dai soci che solitamente sono formalizzati e assumono data certa con lo scambio di corrispondenza. Sono altresì esclusi dalla comunicazione i versamenti effettuati da soggetti collettivi soci, dai familiari dei soci e dal titolare dell’impresa individuale. L’obbligo non scatta nemmeno qualora la capitalizzazione riguardi apporti di denaro e laddove il “conferimento” derivi dalla rinuncia a precedenti finanziamenti effettuati dai soci.
Contabilità semplificata – Per i soggetti in contabilità semplificata e per coloro che applicano uno dei regimi di vantaggio fiscale “minori”, è previsto l’esonero salvo che costoro non siano dotati di un conto corrente specifico per l’attività in cui sono confluiti i versamenti (cosa che non normalmente avviene). Quindi anche i contribuenti in contabilità semplificata devono adempiere all’obbligo specifico, con tutte le difficoltà del caso legate per l’appunto al modo di tenuta della contabilità che non facilita di certo l’analisi ed il monitoraggio dei conti finanziari della società.
Sanzioni – Da ultimo si evidenzia che è stato chiarito quali sanzioni si applicano nel caso di mancato o inesatto adempimento. Il riferimento è al co. 2, dell’art. 13, del DPR 605/73 che, in caso di omissione, prevede una sanzione che va da 206,58€ a 5.164,57€, ridotta al 50% nel caso di comunicazione infedele.
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