Secondo la DRE Emilia Romagna (protocollo 954-784/2015 del 21 ottobre 2015) per individuare il necessario collegamento tra l’impianto e l’edificio per l’applicazione del reverse charge deve farsi riferimento al collegamento funzionale. In altre parole, il reverse charge può applicarsi se l’impianto serve al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato, a prescindere dalla sua ubicazione.
Tale questione è di estrema rilevanza e sta creando numerose difficoltà agli operatori. Si pensi al seguente caso: realizzazione di un intervento di manutenzione su un impianto di condizionamento situato all’esterno dell’edificio. Ora è evidente che l’impianto di condizionamento ha la finalità di fornire calore o refrigerio all’interno dell’edificio. Ma la sua collocazione all’esterno dell’edifico rende difficile poter ipotizzare l’applicazione del reverse charge.
A supporto di tale interpretazione si evidenzia che l’Amministrazione Finanziaria, sottolineando che in ambito fiscale non sussiste una definizione di edificio, fa riferimento all’art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005, secondo cui l’edificio consiste in “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; ……”.
Come si evince dalla definizione riportata, sono da considerarsi parte del fabbricato tutti gli impianti che si trovano stabilmente all’interno del fabbricato. Pertanto, non è necessario un “legame permanente” tra impianto e fabbricato, ma è sufficiente che l’impianto si trovi stabilmente all’interno dello stesso.
Ma il solo fatto che l’impianto di condizionamento di trova all’esterno dell’edificio può precludere l’applicazione del reverse charge?
Per rispondere a tale domanda va innanzitutto rilevato che con la circolare 14/E del 27 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che l’espressione edificio NON ricomprendesse i “terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso, ad esempio impianti fotovoltaici collocati sui tetti”.
Applicando tale interpretazione all’’esempio proposto, si evince quanto segue:
Nessun rilevo assumeva la funzionalità dell’impianto di condizionamento, ovvero il fatto che questo fosse destinato a fornire calore o refrigerio all’interno dell’edificio.
E’ proprio su questo aspetto è di estremo interesse l’intervento operato dalla DRE Emilia Romagna, che nell’esaminare l’applicazione del reverse charge sulla manutenzione dell’impianto frigorifero collocato all’interno di un fabbricato industriale ha evidenziato che “nel caso di specie, invece, parrebbe che l’installazione di impianti sia strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività industriale esercitata dal committente dell’impianto e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato, sebbene una volta installati gli impianti costituiscano un tutt’uno con l’edificio medesimo”.
Ciò che a noi interessa evidenziare è il fatto che si da finalmente rilievo al collegamento funzionale tra l’impianto e l’edificio. Ogni qualvolta l’impianto è destinato allo svolgimento di funzioni essenziali per il funzionamento dell’edificio stesso, a prescindere dall’ubicazione dell’impianto, la relazione manutenzione va assoggettata a reverse charge.
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