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Split payment: versamento enti pubblici

18 Febbraio 2015silvanaNews

D.M. 23.01.2015 e R.M. 15/E/2015

Premessa – Con l’istituzione dei codici tributo “620E” e “6040” a opera della R.M. 15/E/ del 12.02.2015 si completa il quadro per la definizione delle modalità di versamento dell’IVA “trattenuta” ai fornitori da parte degli enti pubblici in virtù dell’applicazione della scissione dei pagamenti ex art 17 –ter, D.P.R. 633/1972. I suddetti codici tributo devono essere utilizzati dagli enti pubblici che non sono soggetti passivi IVA. Diversamente, per gli enti pubblici che sono soggetti passivi IVA le modalità di versamento dell’imposta sono indicate nell’art. 4 del D.M. 23.01.2015. Resta da chiarire come computare l’IVA per gli acquisti di beni e servizi destinati promiscuamente allo svolgimento sia di attività commerciali che non commerciali ai fini Iva.

Enti pubblici soggetti passivi IVA – L’articolo 5 del D.M. 23.01.2015 prevede che le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo IVA e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

Enti pubblici non soggetti passivi IVA – Per gli enti che non sono soggetti passivi, l’articolo 4, comma 1, del suddetto Decreto stabilisce che il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.

La richiamata disposizione prevede tre distinte modalità di versamento da parte degli enti pubblici:
1. per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia è consentito il versamento tramite il modello “F24 Enti pubblici”. Con la Risoluzione 15/E del 12.02.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha istituito il codice tributo “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”. Attraverso il suddetto codice tributo, gli enti pubblici interessati potranno versare, mediante il modello F24 Enti pubblici, l’imposta trattenuta ai propri fornitori ai sensi dell’art. 17 –ter, D.P.R. 633/1972;

2. per le Pubbliche amministrazioni, diverse dalle precedenti, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane mediante versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con la Risoluzione 15/E del 12.02.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha istituito il codice tributo “6040”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/1972” per consentire il versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

3. per le pubbliche amministrazioni diverse dalle precedenti la somma dovrà essere imputata al capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato.

Fatture promiscue – Resta da chiarire come computare l’IVA per gli acquisti di beni e servizi destinati promiscuamente allo svolgimento sia di attività commerciali che non commerciali ai fini Iva, ovvero se debba farsi riferimento alle modalità di liquidazione dell’art. 4 o dell’art. 5 del decreto attuativo o ripartire pro quota l’IVA esposta in fattura.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/split-payment-versamento-enti-pubblici,3,26341

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Tag: #entipubblici, #splitpayment

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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