Enti pubblici soggetti passivi IVA – L’articolo 5 del D.M. 23.01.2015 prevede che le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo IVA e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.
Enti pubblici non soggetti passivi IVA – Per gli enti che non sono soggetti passivi, l’articolo 4, comma 1, del suddetto Decreto stabilisce che il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.
La richiamata disposizione prevede tre distinte modalità di versamento da parte degli enti pubblici:
1. per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia è consentito il versamento tramite il modello “F24 Enti pubblici”. Con la Risoluzione 15/E del 12.02.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha istituito il codice tributo “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”. Attraverso il suddetto codice tributo, gli enti pubblici interessati potranno versare, mediante il modello F24 Enti pubblici, l’imposta trattenuta ai propri fornitori ai sensi dell’art. 17 –ter, D.P.R. 633/1972;
2. per le Pubbliche amministrazioni, diverse dalle precedenti, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane mediante versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con la Risoluzione 15/E del 12.02.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha istituito il codice tributo “6040”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/1972” per consentire il versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
3. per le pubbliche amministrazioni diverse dalle precedenti la somma dovrà essere imputata al capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato.
Fatture promiscue – Resta da chiarire come computare l’IVA per gli acquisti di beni e servizi destinati promiscuamente allo svolgimento sia di attività commerciali che non commerciali ai fini Iva, ovvero se debba farsi riferimento alle modalità di liquidazione dell’art. 4 o dell’art. 5 del decreto attuativo o ripartire pro quota l’IVA esposta in fattura.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/split-payment-versamento-enti-pubblici,3,26341
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