Tale meccanismo, come noto, prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. che l’imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità stabilite da un Decreto del MEF.
Telefisco 2015 – Da evidenziare innanzitutto che è stata confermata l’interpretazione ampia dell’art. 17 ter, co. 2, D.P.R. 633/1972, che esclude dall’applicazione dello split payment “i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”. Tale esclusione è da intendersi riferita anche nei confronti dei professionisti soggetti a ritenuta d’acconto (Telefisco 2015).
A seguito di tali chiarimenti, sono esclusi dall’applicazione dello split payment:
– i compensi corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, per prestazioni di lavoro autonomo;
– compensi erogati a soggetti non residenti per prestazioni rese in Italia alla P.A. (art. 25, co. 2, D.P.R. 600/1973).
Videoforum 2015 – Altro chiarimento degno di nota è stato fornito nel corso del Videoforum del 22.01.2015. In tale occasione, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il predetto meccanismo non trova applicazione in relazione a operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
Decreto attuativo – Il Decreto attuativo dello split payment e la relativa relazione illustrativa, disponibili già sul sito del MEF del 30.01.2015, in attesa della pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, ha chiarito le corrette indicazioni da riportare in fattura (scissione dei pagamenti), prevedendo inoltre l’inclusione dei soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria.
Dubbi irrisolti – Gli interventi della stampa specializzata e la pubblicazione del Decreto attuativo hanno risolto alcune delle criticità collegate all’entrata in vigore della nuovo disposizione. Rimangono irrisolte diverse questione che ancora rendono la misura estremamente insidiosa.
Ad esempio, nulla è stato chiarito in merito al corretto comportamento per i soggetti che si avvalgono del regime speciale L. 398/91. Tali soggetti, infatti, per le attività commerciali svolte, versano il 50% dell’IVA incassata dai clienti. Il restante 50% è a titolo di detrazione forfettaria. Su una fattura a un ente pubblico con un imponibile pari a 100 e IVA pari a 22%, sarebbero obbligati a versare all’Erario 11. Con l’applicazione dello split payment, l’Amministrazione Finanziaria corrisponderebbe 100 euro. Detrazione forfettaria da chiedere a rimborso (con priorità alta). Come giustificare gli effetti finanziari della misura?
http://www.fiscal-focus.info/fisco/split-payment-chiarimenti-e-dubbi-irrisolti,3,26096
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