In merito allo split payment, i chiarimenti hanno riguardato sia l’ambito oggettivo di applicazione che la regolarizzazione dell’ente pubblico che, in veste di soggetto passivo, riceva una fattura indicante l’IVA in misura inferiore a quella dovuta.
Ambito soggettivo – Lo split payment (scissione dei pagamenti), introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinati enti pubblici (vedi C.M. 1/E/2015), che l’imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell’Economia. Al fornitore verrà dunque corrisposto il corrispettivo al netto dell’IVA. Sono escluse dall’applicazione dello split payment le operazioni per i quali l’ente acquirente è debitore d’imposta in quanto soggetto all’inversione contabile, nonché i compensi erogati ai professionisti per i quali si applica ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
In occasione del Videoforum del 22.01.2015 (vedi par. 8.5, C.M. 6/E/2015), in merito all’ambito applicativo della norma, è stato chiesto all’Amministrazione Finanziaria se le operazioni soggette a regimi speciali IVA che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura (regime del margine, agenzie di viaggio, regime franchigia per le piccole imprese, ecc.), pur in mancanza di un’esplicita previsione normativa, devono ritenersi escluse dal meccanismo dello split payment.
Afferma l’Agenzia che il predetto meccanismo non trova applicazione in relazioni a operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
Esclusi i professionisti – Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 29.01.2015 (vedi par. 8.7, C.M. 6/E/2015) l’Amministrazione Finanziaria ha confermato l’interpretazione che esclude dall’applicazione dello split payment anche i compensi erogati ai professionisti soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
Anche a parere dell’Amministrazione Finanziaria la volontà del Legislatore è quella di escludere dal meccanismo dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto. A seguito di tali chiarimenti, sono esclusi dall’applicazione dello split payment:
– i compensi corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, per prestazioni di lavoro autonomo;
– i compensi erogati a soggetti non residenti per prestazioni rese in Italia alla P.A. (art. 25, co. 2, DPR 600/1973).
Regolarizzazione – Sempre nel corso del Videoforum del 22.01.2015 (vedi par. 8.6, C.M. 6/E/2015), è stato chiarito nell’ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni ricevano una fattura indicante l’IVA in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di un’attività commerciale, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97, quindi l’imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/split-payment-ultimi-chiarimenti,3,26398
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