Cosa prevede lo split payment – Il meccanismo c.d. split payment (scissione dei pagamenti) introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 prevede che per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. l’imposta sia versata in ogni caso all’Erario dagli enti stessi secondo modalità stabilite dal decreto attuativo del MEF. Nonostante sulla questione siano già arrivate prese di posizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, i comportamenti adottati dagli enti pubblici spesso non sono in linea con tali indicazioni.
Professionisti – In riferimento all’ambito applicativo dell’art. 17-ter, co. 2, D.P.R. 633/1972, che riguardava nello specifico la possibilità o meno di estendere l’esclusione dall’applicazione dello split payment ai compensi soggetti a ritenuta a titolo di acconto, l’Amministrazione Finanziaria nel corso di Telefisco 2015 ha chiarito, compatibilmente con la ratio legis, che tale esclusione è da intendersi riferita anche nei confronti dei professionisti soggetti a ritenuta d’acconto.
Nonostante tale indicazione, gli enti pubblici in alcuni casi trattengono l’IVA nella liquidazione delle parcelle ai professionisti, infischiandosene dei chiarimenti ministeriali. È questo l’allarme lanciato da alcune categorie professionali, che auspicano un ulteriore intervento che chiarisca la questione. Il problema a nostro avviso non sussiste, i chiarimenti ci sono, adesso basta solo applicarli.
I problemi finanziari delle imprese – La misura introdotta dal Legislatore penalizza le imprese che intrattengono prevalentemente rapporti con enti pubblici, in quanto tali soggetti si troveranno con un costante credito IVA, che causerà di certo gravi problemi di liquidità, considerando anche i continui ritardi nei pagamenti da parte delle amministrazione pubbliche.
Per ovviare a tale situazione, l’articolo 8 del decreto attuativo ha provveduto all’inclusione dei soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria già a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015.
Viene stabilito altresì che i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni, di cui all’articolo 17 ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto a esistenza il credito IVA.
Le farmacie – Avevamo anche noi evidenziato le difficoltà del settore farmaceutico, relative alla possibile applicazione dello split payment.
Sul punto, eravamo convinti che tale meccanismo non fosse applicabile sulla cessione di medicinali in regime convenzionato. Avevamo inoltre evidenziato l’impossibilità di applicare lo split payment sulla distinta contabile riepilogativa (DCR), in quanto tale documento non è una “fattura”, requisito indispensabile per applicare lo split payment, ma è accompagnata dall’emissione di un apposito scontrino fiscale, che certifica fiscalmente i corrispettivi a essa afferenti. Altro problema è relativo all’opzione per la ventilazione dell’IVA. In tale caso, infatti, l’Iva effettivamente dovuta può essere determinata in modo definitivo soltanto alla fine del periodo d’imposta con la dichiarazione annuale.
Sulla questione, si segnala la presa di posizione della Regione Calabria, Dipartimento tutela della Salute e politiche sanitarie, che in una nota inviata tra l’altro a FederFarma, ha segnalato la predisposizione di un nuovo documento contabile riepilogativo mensile (RMDC) che permetta di individuare l’Iva relativa alle fatture emesse dalle farmacie convenzionate. Viene segnalato, conformemente a quanto da noi sostenuto, che lo split payment trova applicazione solo per i servizi di distribuzione e all’assistenza integrativa per diabetici.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/split-payment-proteste-degli-operatori,3,26157
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