La Commissione Finanze della Camera dei deputati ha concluso l’analisi degli emendamenti presentati al DdL che riproporrà la c.d. collaborazione volontaria o “voluntary disclosure”.
Ora il testo verrà discusso in aula per ottenere l’approvazione.Riduzione delle sanzioni – Il contribuente, che detiene da anni investimenti patrimoniali e attività finanziarie all’estero, mai dichiarati in Unico, potrà aderire alla “sanatoria” versando integralmente in un’unica soluzione le imposte accertate dall’amministrazione, ottenendo in cambio:
– la riduzione alla metà del minimo edittale per le sanzioni relative alla violazione nella compilazione del quadro RW (monitoraggio fiscale);
– la riduzione di un quarto rispetto al minimo edittale per le sanzioni relative alle imposte.
Conseguenze penali – Dal punto di vista penale, viene confermata la non punibilità dei delitti in caso di dichiarazione infedele, per omessa presentazione della stessa o per omesso versamento delle ritenute e la riduzione fino a un quarto delle pene per i delitti di dichiarazione fraudolenta.
Decade la perseguibilità dei reati fiscali, ma rimane quella relativa ai reati societari.
Viene modificato l’art. 648-bis del codice penale, introducendo il reato di autoriciclaggio, prevedendo la reclusione da 4 a 12 anni per coloro che tacciano di tale colpa.
Se il contribuente possiede determinati requisiti (presenta un ammontare totale annuo di attività finanziarie non superiore ai 2.000.000 di euro), potrà accedere al regime di determinazione forfetaria delle imposte dovute, presentando apposita istanza agli Uffici.
L’Amministrazione applicherà un coefficiente di redditività nella misura del 5% al valore totale della consistenza al 31.12. All’imposta liquidata forfetariamente verrà applicata un’aliquota del 27%, un po’ più alta rispetto a quella del 20% ordinaria. Un aumento dell’aliquota corrispondente a un nuovo meccanismo di calcolo forfetario.
Sanzione unica per omesso RW da ripartire tra detentori e delegati – La nuova collaborazione volontaria prevede che i contribuenti che hanno una delega al prelievo su un conto corrente estero possano sanare l’omessa presentazione del quadro RW senza applicare le sanzioni relative al modulo RW sull’intera somma depositata sul conto, ma suddividendo l’obolo in parti uguali tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità.
Questo risolve un problema che si è creato in capo al delegato, che spesso si ritrova a pagare il triplo delle sanzioni per omessa dichiarazione, rispetto al titolare stesso del conto.
Innanzitutto va detto che i soggetti che detengono esclusivamente una delega al prelievo sui conti correnti, sono comunque tenuti ad effettuare il monitoraggio fiscale.
L’Agenzia vuole che il monitoraggio venga posto in essere non soltanto dai titolari delle attività detenute all’estero, infatti, ma anche dai soggetti che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione dell’attività finanziaria. Di conseguenza, nel caso del conto corrente, il soggetto che ha la delega al prelievo deve compilare RW.
Per prassi dell’Amministrazione Finanziaria non sono invece tenuti a rispettare l’obbligo i soggetti che hanno mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come avviene nel caso degli amministratori di società.
Se facciamo un esempio pratico e consideriamo un contribuente che è titolare di un c/c in Svizzera con la moglie, costituito per € 500.000 il 18/02/2013. Sul conto ha la delega al prelievo il figlio.
Il titolare fa un successivo apporto di € 250.000 il 21/08/2013. Al 31 dicembre sono stati accreditati interessi attivi per € 3.400.
Nella compilazione del quadro RW in colonna 21 e 22, il contribuente deve indicare i codici fiscali degli altri soggetti tenuti a compilare RW in relazione alla medesima attività.
Una delle novità più importanti del quadro di quest’anno è rappresentata dal fatto che in caso di attività detenute in comunione, queste vanno indicate per intero con specificazione della percentuale di possesso (da indicare in colonna 5).
In questo modo si evita una delle censure che era stata mossa al precedente sistema che, di fatto, moltiplicava le sanzioni, atteso che la possibilità di indicare la quota di spettanza non sussisteva.
Nell’esempio proposto, ognuno dei coniugi rischierebbe, in caso di mancato monitoraggio, una sanzione che, essendo l’attività in un Paese black list e quindi con sanzioni raddoppiate, va dal 6% ad un massimo del 30% della propria “quota”: la sanzione minima sarebbe quindi pari al 6% di € 525.353, ossia € 15.761.
Il figlio, che non ha la titolarità del conto corrente, ma ha la delega al prelievo, è comunque tenuto alla presentazione del quadro RW, anche se non deve versare patrimoniali, ma paradossalmente, in caso di mancato monitoraggio, si vedrebbe comminare una sanzione sull’intero importo non dichiarato, cioè € 31.521, e quindi in misura doppia rispetto a ciascuno degli effettivi titolari.
Si verifica qui quell’effetto moltiplicativo della sanzione, che almeno nella disciplina della collaborazione volontaria, si vuole evitare.
Da 10.000 a 15.000 euro il valore del conto che garantirà l’esonero da RW – Nel testo del DdL viene anche innalzato il limite al di sotto del quale non è necessario compilare il quadro RW, ai fini del monitoraggio fiscale, limitatamente ai conti correnti bancari e i depositi.
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