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Reverse charge: irrilevante fattura del rappresentante italiano

23 Febbraio 2015silvanaNews

R.M. 21/E/2015

Premessa – A partire dal 1° gennaio 2013, l’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972, prevede, in capo al soggetto passivo stabilito in Italia, l’obbligo di integrare la fattura che ha ricevuto dal fornitore/prestatore UE per tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia. Diversamente, in caso di acquisto di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extra-UE, rimane fermo l’obbligo, in capo al cessionario/committente nazionale, di emissione dell’autofattura.

R.M. 21/E/2015 – Con la Risoluzione 21/E del 20.02.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti in merito al caso in cui un contribuente italiano, dopo aver acquistato beni, che sono già nel nostro Paese, presso il rappresentante fiscale di un fornitore estero, riceve la fattura, emessa dallo stesso rappresentante (con partita Iva italiana), senza l’addebito Iva ai sensi dell’articolo 17, comma secondo, del D.P.R. 633/1972, e senza indicazione alcuna della partita Iva del fornitore estero.

Gli adempimenti per acquisti da soggetti UE
– A parere dell’Amministrazione Finanziaria, compatibilmente alle indicazioni fornite nella risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010, il documento emesso con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella Ue (o fuori dalla Ue), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, è da considerare non rilevante come fattura ai fini Iva e deve essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero oppure il soggetto Iva italiano deve procedere all’autofatturazione per regolarizzare l’operazione.

Il cessionario italiano, quindi, deve:
• numerare la fattura del fornitore estero, integrarla con il corrispettivo tradotto in euro e con gli altri elementi che formano la base imponibile dell’operazione, nonché dell’ammontare dell’Iva, calcolata secondo l’aliquota applicabile (articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993);
• annotare la fattura integrata nel registro Iva vendite (articolo 23, D.P.R. 633/1972), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, con l’indicazione anche del corrispettivo espresso in valuta estera (articolo 47, comma 1, primo periodo, D.L. 331/1993, come sostituito dall’articolo 1, comma 326, lettera f), n. 1), Legge 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013);
• annotare la stessa fattura integrata anche nel registro Iva acquisti (articolo 25, D.P.R. 633/1972), per poter esercitare la detrazione eventualmente spettante (articolo 47, comma 1, terzo periodo, D.L. 331/1993);
• emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello dell’operazione – nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore estero entro il secondo mese successivo all’operazione – e annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (articoli 46, comma 5, e 47, comma 1, secondo periodo, del D.L. 331/1993).

Si segnala infine che nel documento di prassi in esame viene precisato che è comunque consentito al rappresentante fiscale di un soggetto estero – per le proprie esigenze – emettere nei confronti del cessionario residente un documento non rilevante ai fini Iva, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dallo stesso cessionario.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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