La differenza con la normativa comunitaria e il concetto di edificio – La norma introdotta nel D.P.R. 633/1972 è conforme all’art. 199 par. 1, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE. Tuttavia, mentre la normativa comunitaria fa riferimento ai “beni immobili”, il Legislatore nazionale parla di “edifici”. Il criterio utilizzato dal Legislatore nazionale risulta oggettivamente più ristretto rispetto a quello adottato dal Legislatore comunitario, anche se è auspicabile che venga adottata un’interpretazione estensiva del concetto di edificio parificandolo al concetto di bene immobile.
Il reverse charge si applica nei rapporti B2B – Per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, il reverse charge assume carattere oggettivo, applicandosi in ogni caso, quando il committente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Ad esempio, se un’impresa eroga servizi di pulizia a un condominio dotato del solo codice fiscale, il reverse charge non potrà trovare applicazione.
Escluse le manutenzioni di impianti – Nel definire l’ambito oggettivo di estensione del reverse charge, il Legislatore ha fatto riferimento all’installazione di impianti e non alla loro manutenzione. Di conseguenza, il reverse charge troverà applicazione per l’installazione degli ascensori, ma non per la loro manutenzione.
Il riferimento ai codici Ateco potrebbero essere fuorviante. C’è chi sostiene infatti che questi si riferiscono al soggetto e non all’oggetto della prestazione. Sarebbe quanto mai opportuno che l’Amministrazione intervenisse urgentemente per chiarire la questione. A nostro avviso, compatibilmente con i codici ATECO, anche alla manutenzione degli impianti dovrebbe essere applicato il reverse charge.
Cessione con posa in opera – Nel caso di cessione di impianti con relativa installazione, con prevalenza del dare sul fare, non potrà trovare applicazione il reverse charge, in quanto quest’ultimo trova applicazione per le prestazioni di servizi. Nel caso di specie siamo invece di fronte a una cessione di beni.
Ad esempio, in caso di cessione con installazione di caldaia non può applicarsi il reverse charge, ma si dovrà fatturare tutto con IVA considerando l’operazione una cessione.
L’Amministrazione Finanziaria, in riferimento alla lettera a), comma 6, dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, ha chiarito che le prestazioni di fornitura di beni con posa in opera sono escluse dall’applicazione del “reverse charge”, qualora la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla fornitura del bene (cfr. C.M. n.37/E/2006). In tali casi, infatti, l’operazione si configura come cessione di beni e non come prestazione di servizi.
Anche la Corte di Giustizia UE con la Sentenza C-111/2005, depositata il 29 marzo 2007, è intervenuta sulla questione, stabilendo la differenza fra fornitura di beni con posa in opera e le prestazioni di servizi, specificando i requisiti che il contratto deve possedere per essere qualificato come una fornitura. In particolare, il giudice comunitario ha affermato che la fornitura con posa in opera rappresenta una cessione di beni quando si verificano le seguenti ipotesi: – il prezzo dei beni prevale sul costo totale dell’operazione; – l’attività consiste nella mera posa dei beni, senza alterarne la natura; – la posa in opera dei beni viene effettuata senza necessità di adattarli alle esigenze specifiche del cliente.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/reverse-charge-estensione-al-settore-edile,3,26196
wordpress theme by initheme.com