In particolare, compatibilmente con l’art. 199-bis della direttiva n. 2006/112/CE, all’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 sono aggiunte le nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater) e d-quinquies) in base alle quali temporaneamente (fino al 31 dicembre 2018) il meccanismo dell’inversione contabile si applica anche:
– ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all’art. 3 della direttiva n. 2003/87/CE;
– ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
– alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
– alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).
Tali misure entreranno in vigore il 1° gennaio 2015.
Reverse charge ai certificati energetici – In merito alla fattispecie ex lett. d –ter), co. 6, art. 17, D.P.R. 633/1972, ovvero l’estensione del reverse charge ai “certificati relativi al gas e all’energia elettrica”, nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 22.01.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che tutte le tipologie di certificati energetici rientrano nell’inversione contabile.
In particolare, è stato chiarito che sono considerati relativi all’energia, sia i certificati verdi che quelli bianchi: i primi sono titoli rilasciati dal Gse in misura proporzionale all’energia rinnovabile prodotta da un impianto qualificato Iafr; i secondi, invece, sono titoli di efficienza energetica che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
Reverse charge per le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore – In merito alla fattispecie introdotta dalla lettera d-quater), sesto comma dell’articolo 17 del D.P.R. 633/1972, per soggetto passivo rivenditore deve intendersi un soggetto passivo la cui principale attività consiste nel rivendere l’energia acquistata.
Reverse charge nella grande distribuzione – L’applicazione del reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
In sostanza, il nuovo regime partirà solo a via libera ottenuto.
Si presume che tale autorizzazione non venga rilasciata, in quanto appare nel caso di specie un uso eccessivo del reverse charge, in relazione a situazioni in cui il ricorso al medesimo non trova giustificazione né in fatto, per via della carenza di pericolosità delle transazioni coperte, né in diritto, per via della impossibilità di giustificarne l’utilizzo sul piano normativo.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/reverse-charge-estensione-ampia,3,26046
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