È quanto ha affermato la Terza Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 6823/15.
Un imprenditore è stato riconosciuto responsabile del reato di omessa dichiarazione nei primi due gradi di giudizio. Investita della questione, la Suprema Corte ha annullato la condanna, in accoglimento del motivo di ricorso con cui è stata lamentata la violazione degli artt. 192 e 183 c.p.p. e 5 D.Lgs. n. 74/2000, “visto che i giudici di merito hanno omesso di accertare il superamento dell’ammontare dell’imposta evasa, quantificando questa in maniera presuntiva in base all’accertamento tributario”.
Secondo la Suprema Corte, i giudici di merito, per la verifica dell’ammentare dell’imposta evasa e del relativo superamento della soglia di punibilità, si sono avvalsi esclusivamente del processo verbale dell’Agenzia delle Entrate; quindi l’evasione è stata quantificata facendo proprie le risultanze dell’accertamento tributario che, come è noto, è strutturato su parametri del tutto diversi rispetto al sistema probatorio penale “e ponendo a carico del prevenuto l’onere di dimostrare il fatto negativo del non superamento della soglia di evasione”.
Tuttavia, “l’accertamento presuntivo, ammesso in sede tributaria, non può trovare ingresso in sede penale, in quanto il giudice è tenuto a verificare la sussistenza della violazione a mezzo di specifiche indagini che possono far luce o meno sulla fondatezza della tesi accusatoria: ai fini della individuazione del superamento o meno di essa, ex art. 5 d.Lvo. 74/2000, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all’accertamento ed alla determinazione dell’imposta evasa attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente svolta innanzi ai fini tributari, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria.”
Peraltro, in sede penale, il giudice non può applicare le presunzioni legali, sia pure relative, o i criteri di valutazione validi ai fini tributari, limitandosi a porre a carico dell’imputato l’onere probatorio, dovendo invece procedere d’ufficio agli accertamenti del caso, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto.
Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso dell’imputato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/reati-fiscali-il-verbale-dell-a-e-non-e-prova,3,26559
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