La Legge di stabilità 2016 porta con sé anche alcune rilevanti novità in tema di riscossione tributaria.
Analizziamole singolarmente.
La compensazione
Si estende anche al 2016, la possibilità, per imprese e professionisti di compensare i crediti maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Più precisamente, i crediti vantati nei confronti della PA devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, e possono essere maturati a seguito di contratti per somministrazione, forniture e appalti.
E’ tuttavia in ogni caso richiesto che la pubblica amministrazione rilasci, mediante l’apposita piattaforma elettronica, la certificazione recante la data prevista per il pagamento: sarà appunto tale certificazione a poter essere utilizzata, a richiesta del contribuente, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo.
Come chiarisce il comma 129 della Legge di stabilità, al fine di rendere operative le disposizioni, sarà tuttavia necessario attendere un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di stabilità.
Rateazioni decadute: la riammissione
I commi da 134 a 138 della Legge di stabilità si occupano invece della riammissione al beneficio della rateazione per tutti quei contribuenti che sono decaduti da un piano di dilazione concesso dall’Agenzia delle entrate a seguito di acquiescienza o accertamento con adesione.
Due sono le condizioni per poter accedere a questo nuovo beneficio:
Più precisamente, il contribuente che intende fruire dell’agevolazione dovrà provvedere a trasmettere, nei dieci giorni successivi al versamento, copia della quietanza di pagamento all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, affinché lo stesso proceda con la sospensione dei carichi iscritti a ruolo (anche se rateizzati), e, successivamente, ricalcoli le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati, anche a seguito di iscrizione a ruolo.
Il debitore decade dal nuovo piano di rateazione cui è stato riammesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, e, in questo caso, è esclusa ogni ulteriore proroga.
Giova inoltre di essere sottolineato che la possibilità di riammissione alla rateazione è limitata alle sole imposte dirette: il beneficio è pertanto escluso nel caso in cui i versamenti si riferiscono alle imposte indirette, come, ad esempio, l’Iva.
Si ricorda infine che la Pubblica Amministrazione, prima di effettuare ogni pagamento di importo superiore a 10.000 euro è tenuta a chiedere all’Agente della riscossione la presenza di importi iscritti a ruolo di importo superiore alla suddetta soglia. In caso di risposta affermativa la Pubblica Amministrazione non potrà procedere al pagamento.
Ebbene, nel caso in cui la rateazione sia richiesta dopo la segnalazione, gli importi in oggetto non potranno, ovviamente, entrare a far parte del nuovo piano di dilazione.
I crediti da gratuito patrocinio
In virtù delle novità introdotte con la Legge di stabilità 2016 gli avvocati che vantano crediti a fronte di diritti e onorari derivanti da prestazioni di gratuito patrocinio potranno utilizzarli in compensazione per il pagamento non solo delle imposte, ma anche per il versamento dei contributi previdenziali.
Sarà tuttavia necessario attendere un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Giustizia, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 affinché siano stabilite le modalità operative della nuova previsione.
Seguiranno poi le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate che definiranno i codici tributo per le compensazioni.
Autore: Lucia Recchioni. Redazione Fiscal Focus.
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