È presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate il nuovo Modello TR che recepisce le modifiche alla disciplina
dei rimborsi IVA apportate dall’articolo 13 del “Decreto Semplificazioni” (D.Lgs 175/2014) e l’introduzione
del meccanismo dello Split Payment da parte della Stabilità 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b, Legge
190/2014).
Il Modello IVA TR approvato, sostitutivo di quello rilasciato il 26 marzo 2014, è utilizzabile già per le
richieste di rimborso/compensazione del primo trimestre 2015, da presentare entro il 30 aprile.
Da segnalare, in particolare, che:
Altre news in breve:
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 39951 del 20.03.2015, ha definito le percentuali massime
del credito d’imposta di cui possono usufruire lavoratori autonomi e imprese in relazione ai costi sostenuti
negli anni 2012 e 2013 per il ripristino o la ricostruzione di aziende o studi professionali danneggiati o
distrutti dal terremoto che ha colpito alcune aree del Centro-Nord il 20 e 29 maggio 2012, e per il quale
hanno presentato valida istanza entro il 29 dicembre scorso.
La somma potrà essere utilizzata in compensazione con il modello F24.
La delega di pagamento dovrà viaggiare esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia,
Entratel e Fisconline.
Con la Risoluzione 30/E/2015 è stato istituto il codice tributo da utilizzare per la compensazione
ovvero il codice tributo “6843”.
L’art. 2, co. 2 bis, D.P.R. 917/1986 stabilisce che si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli
individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Dunque, se il trasferimento viene operato verso un paese a fiscalità privilegiata, l’onere di provare
l’effettività del trasferimento incombe sul contribuente.
In sostanza, i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale negli Stati Black list D.M. 04.05.1999 e
che si sono visti recapitare un avviso di accertamento per infedele o omessa dichiarazione sul presupposto
che la loro residenza fosse rinvenibile in Italia, dovrà dar prova che il trasferimento di residenza fiscale nel
paese paradisiaco è effettivo.
Autore: Redazione Fiscal Focus
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